F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA: all. Fernando GIARELLI / U.S.D. PARADISO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA: all. Fernando GIARELLI / U.S.D. PARADISO ( 59/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Virgilio PALOTTA Con ricorso inviato il 29 dicembre 2006 l’allenatore signor Fernando Giarelli ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di far obbligo alla U.S.D. Paradiso di pagargli il premio di tesseramento annuale relativo alla stagione sportiva 2006/2007 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di 2^ Categoria del Comitato Regionale Toscana. Il ricorrente ha precisato che, dopo “aver diretto due gare di Coppa Toscana e altrettante di campionato” la società aveva provveduto a tesserare un altro allenatore al suo posto in quanto lui non era in regola con i pagamenti dell’iscrizione annuale all’albo del Settore Tecnico. Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata 9 gennaio 2007, invitava la Società U.S.D. Paradiso a fornire le proprie controdeduzioni.La Società, con lettera del 16 gennaio 2007 controdeduceva dichiarando che non intendeva riconoscere quanto richiesto dall’allenatore perché si era vista costretta ad esonerarlo in quanto l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C. aveva negato il tesseramento del signor Girelli non essendo lo stesso in regola con i pagamenti dell’iscrizione annuale all’albo del Settore Tecnico per le stagioni sportive 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Opportunamente intrattenuto il signor Girelli si era rifiutato di pagare le quote in questione ed al riguardo era stato più volte invitato a mettersi in regola con detti pagamenti. A fronte di tale atteggiamento la Società si era vista costretta ad esonerare il signor Giarelli e ad assumere un altro tecnico per la conduzione della squadra,informando di quanto accaduto il Comitato Regionale Toscana. Oltre a quanto sopra esposto la Società precisava che non intendeva riconoscere alcun importo al signor Giarelli in quanto “ il tecnico era venuto ad allenare l’U.S.D. Paradiso pur sapendo dal Presidente pro tempore Ademaro Vanelli che non le sarebbe stato elargito nessun compenso nè rimborsi spese, tanto è vero che non è stato redatto nessun contratto economico con il tecnico, in quanto per il campionato di 2° categoria non vi è obbligatorietà”. Il Comitato Regionale Toscana opportunamente intrattenuto dal Segretario di questo Collegio, con lettera del 16 gennaio 2007, confermava quanto asserito dall’U.S.D. Paradiso precisando che “a nostro parere, e per quanto di nostra conoscenza, le motivazioni addotte dalla società sembrano plausibili e degne di attenta valutazione”. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, preso atto che • non esiste alcun contratto economico scritto tra l’allenatore e l’U.S.D. Paradiso e che pertanto ai sensi dell’art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti l’attività degli allenatori deve presumersi a titolo gratuito; • ai sensi del medesimo articolo “eventuali accordi di carattere economico devono essere stipulati in forma scritta; • il signor Giarelli nel ricorso introduttivo non ha neanche quantificato l’importo che intendeva richiedere il che fa presupporre che non sia mai stato individuato un eventuale accordo economico anche verbalmente; • solamente nel novembre del 2006 l’allenatore ha regolarizzato la sua posizione debitoria nei confronti del Settore Tecnico; P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore signor Fernando Giarelli. La presente delibera è inoppugnabile.
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