F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA:all.Leandro PANSERA / U.S.ALTARESE

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 aprile 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 154 del 26 aprile 2007 VERTENZA:all.Leandro PANSERA / U.S.ALTARESE ( 65/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Virgilio PALOTTA Con ricorso del 4/01/2007 l’allenatore dilettante Leandro Pansera adiva questo Collegio perché venisse riconosciuto l’obbligo di corrispondere allo stesso da parte della Società U.S.Altarese, partecipante al Campionato di Promozione,l’importo complessivo di € 2.500,oo,quale importo residuo della maggior somma di € 3.150,oo dovuta quale premio di tesseramento,oltre interessi di mora ed interessi del danno da svalutazione monetaria,in forza dapprima di accordo economico tipo del 28/08/2005,regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale,come successivamente accertato dalla Segreteria di questo Collegio,e poi in forza di successivo accordo transattivi del 5/07/2006,ove le parti,detratta la somma di € 150,oo convenzionalmente,concordavano in € 3.000,oo l’importo definitivo con rinuncia ad ogni reciproca ulteriore richiesta. Produceva altresì ulteriore documentazione a sostegno della propria domanda e tra questa copia della lettera ufficiale di esonero della Società U.S.Altarese dell’1/12/2005,ove lo stesso,prendendo atto dell’avvenuta comunicazione dell’esonero nel dichiararsi a disposizione,contestualmente richiedeva il pagamento delle proprie spettanze. Pur invitata dalla Segreteria di questo Collegio a controdedurre,la Società convenuta nulla produceva a sostegno della propria difesa. La domanda va accolta per quanto di ragione. Dalla documentazione prodotta,nonché dal comportamento processuale della Società convenuta,si evince con chiarezza la legittimità della richiesta come formulata dall’allenatore Leandro Pansera,con specifico riferimento all’accordo transattivo prodotto in atti,ma in adempimento del quale solo € 500,oo venivano corrisposti,come da copia dell’assegno circolare ugualmente prodotto dal ricorrente. Sono dovuti gli interessi legali,mentre il risarcimento del danno da svalutazione monetaria,in assenza di prova dello stesso,come da costante orientameto di questo Collegio,non va riconosciuto. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Leandro Pansera contro l’U.S.Altarese così provvede: condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.500,oo oltre interessi legali nella misura del 2,50% a far tempo dalla domanda. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 coma 6 bis del CGS.
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