F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA: all. Giovanni Carlo FICHERA / U.C. MASCALI LA CONTEA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA: all. Giovanni Carlo FICHERA / U.C. MASCALI LA CONTEA ( 61/56 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA / Cesare DOBICI Con ricorso del 03.01.2006, l’allenatore di base Giovanni Carlo Fichera ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla Società “U.C. MASCALI LA CONTEA”, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C.-L.N.D., di pagargli la somma di €. 2.200,00, di cui €. 700,00, relativo al rateo scaduto il 30.01.2005 , €. 1.300,00, relativo al rateo scaduto il 15.04.2005 ed €. 200,00, relativo a rimborso spese, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del denaro derivante dalla mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A dimostrazione della richiesta avanzata, il ricorrente ha prodotto copia della scrittura redatta e sottoscritta dalle parti da cui si evince che per la conduzione tecnica della 1^ Squadra, a partire dal 1.8.2004 e fino al 30.06.2005, il legale rappresentante della Società “U.C. Mascali la Contea” si è impegnato a corrispondergli la somma di €. 5.700,00 con scadenze al: 1- €. 2.000,00 al 15.09.2004; 2- €. 1.200,00 al 30.11.2004; 3- €. 1.200, 00 al 30.01.2005; 4- €. 1.300,00 al 15.04.2005, oltre al rimborso spese come per legge. Il ricorrente, ancora, ha comunicato di essere stato esonerato in data 14.01.2005, con comunicazione scritta a firma del Presidente della Società, Sig. Leonardo Fichera. Il contratto è stato depositato presso il competente Comitato Regionale della L.N.D., come risulta da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, nulla ha controdedotto, mentre ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni a questo Collegio con lettera del 09.01.2006, al ricevimento della richiesta di pagamento dell’allenatore Fichera Giovanni Carlo. In esse il Presidente della Società giustifica l’esonero del tecnico per “gravi fatti che riguardano la morale e la dignità di quanti, come il sottoscritto, a titolo gratuito, operano nel mondo dello sport dilettantistico, con il solo scopo di soddisfare una passione e cercare di tenere alto il nome della propria città”; - che al tecnico “è stata riconosciuta, sulla somma iniziale e complessivamente pattuita di €. 5.700,00, una indennità di €. 4.000,00 e non di €. 3.700,00 come erroneamente scritto e riportato”; - che, con il tecnico nel momento in cui, “ad inizio stagione, si è proceduto all’accordo di collaborazione, non solo non si è parlato di alcun rimborso spese relativo all’indennità chilometrica”, ma “considerata la vicinanza dalla sua residenza all’impianto di giuoco, che non era proprio il caso di valutare in termini economici tale voce, anche perché il Fichera Giovanni Carlo si riteneva già ampiamente soddisfatto dal complessivo accordo”. - che, ancora, con raccomandata del 21.11.2005, inviata al Presidente della F.I.G.C.- L.N.D., Comitato Regionale Sicilia, ha richiesto preventiva autorizzazione per poter procedere in sede legale in danno dell’allenatore Fichera Giovanni Carlo per gravissimi fatti commessi e riportati nell’esposto; chiede a questo Collegio di soprassedere ad ogni decisione in attesa di pronuncia della Procura Federale della F.I.G.C.. Il ricorrente con lettera del 03.03.2007, inviata a questo Collegio e, per conoscenza all’ufficio Indagini della F.I.G.C., sollecita la definizione della vertenza economica essendo stato sentito dall’Ufficio Indagini nel mese di marzo del 2006. Con nota del 10.04.2007, la Segreteria di questo Collegio ha richiesto alla Segreteria della Procura Federale la trasmissione dei documenti relativi alla vertenza in esame. Con comunicazione scritta del 15.05.2007, il Segretario della Procura Federale, ha inviato alla Segreteria di questo Collegio la documentazione richiesta e da cui si evince che la Commissione Disciplinare del C.R.Sicilia L.N.D. ha ritenuto il Sig. Leonardo Fichera, Presidente della “A.S.D. Mascali Calcio”, ex “U.C. Mascali La Contea”, “responsabile della violazione del precetti di cui all’art. 1 C.G.S. , infliggendogli a tutti gli effetti l’inibizione a tutto il 30.09.2007 per gli effetti di cui all’art.14 punto 1) lettera e) del C.G.S.”. Dalla documentazione prodotta a questo Collegio Arbitrale nonché dal comportamento processuale della Società convenuta, si evince con chiarezza la legittimità della richiesta dell’allenatore Giovanni Carlo Fichera relativamente ai ratei non maturati e pari ad €. 2.000,00, mentre nessun importo va riconosciuto per spese viaggi perché non documentato con pezze giustificative (distanza dalla residenza a quella del campo di calcio ed il numero dei viaggi effettuati per partite ed allenamenti). P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso prodotto da Giovanni Carlo Fichera e dichiara l’obbligo della Società “A.S.D. Mascali Calcio”, ex “U.C. Mascali La Contea”, di corrispondere al sopra citato la somma di €. 2.000,00, a saldo delle sue spettanze, altre agli interessi legali pari ad. €. 67,00, per un totale di €. 2.067,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 7, comma 6 bis, del C.G.S.-
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