F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA: all. Maurizio CERASA / A.S.D. Fortis Juventus 1909
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 giugno 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007
VERTENZA: all. Maurizio CERASA / A.S.D. Fortis Juventus 1909
( 119/56 )
ARBITRI: sigg.Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI
Con ricorso in data 22 maggio 2006 presentato con l’assistenza di un legale, il sig. Maurizio Cerasa, allenatore dilettante iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., premesso di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2005/2006 in qualità di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Fortis Juventus 1909, partecipante al Campionato di serie D, e di essere stato esonerato dall’incarico in data 28 febbraio 2006, ha adito questo Collegio chiedendo dichiararsi l’obbligo della predetta Società di pagare la somma di euro 13.000,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito, con contratto in data 9 settembre 2005 regolarmente depositato, e mai corrisposto dalla Società, oltre interessi di mora, risarcimento del danno da svalutazione monetaria e spese legali.
La A.S.D. Fortis Juventus, con nota datata 26 luglio 2006, contestava le pretese dell’allenatore, al quale affermava di aver già corrisposto l’importo di euro 10.850,00, esibendo copia di un assegno bancario dell’importo di euro 1.800,00 intestato al sig. Cerasa e dallo stesso girato, oltre ad una richiesta scritta datata 4 luglio 2006, rivolta ad Istituto bancario e finalizzata all’ottenimento di copia di n. 6 assegni bancari tratti sul c/c intrattenuto dalla Società presso detta Banca e a documentazione bancaria relativa al generico dettaglio di tutti gli assegni emessi e pagati anonimamente dalla Società nel periodo da giugno a dicembre 2005.
A detta nota ed alla relativa documentazione replicava il sig. Cerasa, mediante lettera del suo legale in data 3 ottobre 2006, con la quale si riconosceva la percezione, seppur a titolo di rimborso spese, dell’importo di euro 1.800,00 di cui all’assegno sopra detto e si contestava per il resto rilevanza e riferibilità all’allenatore della generica ed anonima documentazione prodotta dalla Società, di cui si insisteva per la condanna al pagamento dell’intero importo richiesto di euro 13.000,00.
Perveniva quindi alla Segreteria di questo Collegio lettera in data 27 ottobre 2006 a firma e su carta intestata del Sig. Livio Stefanacci, con la quale questi chiedeva maggior tempo per produrre copia degli ulteriori assegni mediante i quali il medesimo Sig. Stefanacci, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società, avrebbe a suo tempo provveduto a corrispondere all’allenatore quanto allo stesso dovuto in forza dell’accordo economico intercorso. Alla lettera venivano allegati copie non ben leggibili di assegni intestati a e presumibilmente girati dal sig. Cerasa, nonché lettera di esonero nei confronti del sig. Cerasa.
La Segreteria del Collegio, rilevato che detta ultima lettera del sig. Stefanacci non risultava essere stata inviata all’allenatore, con lettera in data 9 novembre 2006 invitava la Società a provvedere in tal senso.
A detto invito, rispondeva la Società con lettera in data 14 novembre 2006 a firma del Presidente in carica sig. Marcello Banchi, chiedendo di essere messa a conoscenza della documentazione allegata alla lettera 27 ottobre 2006 del sig. Stefanacci, già Presidente della stessa Società, documentazione e lettera alle quali la A.S. Fortis Juventus 1909 si dichiarava assolutamente estranea.
Non di meno, con lettera in data 23 novembre 2006 a firma e su carta intestata del Sig. Livio Stefanacci, perveniva al Collegio copia di un ulteriore assegno di euro 1.800,00 intestato a e presumibilmente girato dal sig. Cerasa.
Con nota del 29 novembre 2006, il legale del sig. Cerasa comunicava al Collegio, al sig. Stefanacci ed alla Società di aver ricevuto dal sig. Stefanacci copia della documentazione dallo stesso via via inviata a questo Collegio, contestando che detta documentazione potesse trovare ingresso nella presente controversia per il fatto di provenire da un soggetto privo della legittimazione passiva a seguito della cessazione dalla carica di Presidente e legale rappresentante
della Società, come peraltro da quest’ultima espressamente dichiarato con la citata lettera del 14 novembre 2006. In ogni caso, il legale dell’allenatore contestava nel merito rilevanza e riconducibilità al rapporto contrattuale per cui è controversia di detta documentazione, in gran parte illeggibile.
Con lettera in data 31 gennaio 2007, regolarmente ricevuta dalla Società, la Segreteria di questo Collegio, dopo aver verificato che, a seguito della nomina avvenuta all’assemblea del 31 luglio 2006, Presidente della A.S.D. Fortis Juventus 1909 è il sig. Marcello Banchi e che l’eventuale delega di rappresentanza è stata conferita al Vice Presidente sig. Enzo Baiona, rimetteva alla Società copia di tutti gli atti pervenuti al Collegio da parte del sig. Stefanacci, invitando la Società stessa a formulare le proprie controdeduzioni nel termine di otto giorni affinché le stesse, unitamente ad eventuale documentazione di supporto, potessero essere esaminate dal Collegio.
La Società tuttavia non dava seguito a detto invito e non controdeduceva alcunché.
Perveniva invece al Collegio, lettera in data 16 marzo 2007, a firma e su carta intestata del sig. Stefanacci, di contestazione della nota 29 novembre 2006 del legale dell’allenatore.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta ed alla luce delle circostanze sopra illustrate, ritiene di poter considerare come legittimamente acquisite agli atti del presente procedimento le sole controdeduzioni e la sola documentazione effettivamente provenienti dalla Società e per essa dal Presidente pro-tempore legittimamente in carica al momento del relativo inoltro al Collegio. Di conseguenza, sono ammissibili la lettera 26 luglio 2006 e la documentazione ad essa allegata fatte pervenire al Collegio dalla Società, in persona del Presidente e legale rappresentante dell’epoca, sig. Stefanacci, effettivamente in carica sino al 31 luglio 2006. La restante documentazione, provenendo da soggetto non più investito dei poteri di rappresentanza della Società e da quest’ultima per di più disconosciuta, non può essere presa in considerazione da parte del Collegio che, in ogni caso, ne rileva la non riferibilità causale all’accordo economico di cui si chiede in questa sede l’adempimento da parte dell’allenatore.
Atteso che il sig. Cerasa ammette di aver percepito l’importo di euro 1.800,00 dalla Società, seppur a titolo di rimborso spese, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, dal momento che l’allenatore non ha fornito alcuna prova della effettiva spettanza di detto rimborso spese, né alcun elemento giustificativo utile alla relativa quantificazione ed è stato per di più esonerato anzi tempo dall’incarico. Ritiene il Collegio, in presenza di un riconoscimento dell’incasso di detta somma, di dover dunque imputare quest’ultima a parziale pagamento del premio di tesseramento pattuito.
Non sono pervenute dalla Società altre ammissibili prove e controdeduzioni relative ad eventuali ulteriori pagamenti in favore dell’allenatore.
P.Q.M.
Il Collegio, pronunciando in via definitiva sul ricorso promosso dal Sig. Maurizio Cerasa nei confronti della A.S.D. Fortis Juventus 1909, lo accoglie parzialmente e così provvede:
I) dichiara l’obbligo della stessa A.S.D. Fortis Juventus 1909 di pagare al sig. Cerasa l’importo di euro 11.200,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione e sino all’effettivo soddisfo;
II) respinge, siccome inammissibile, la domanda di rimborso delle spese legali;
III) dichiara la presente delibera inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previsti dalle disposizioni dell’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 7, comma 6bis del C.G.S..
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