F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA:all. Claudio AMILCARE / S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. ( 32/67 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA:all. Claudio AMILCARE / S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. ( 32/67 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS Con nota del 7 luglio 2006 l’allenatore dilettante Amilcare Claudio adiva questo Collegio Arbitrale affinchè fosse riconosciuto l’obbligo alla società S.S.D. SAPRI CALCIO di pagare la somma di euro 3.000,00 quale residuo premio tesseramento ed euro 2.544,00 per indennità chilometrica per 32 viaggi tra Delianuova,residenza dell’allenatore,e Sapri campo di gioco. A fondamento della sua richiesta l’allenatore allegava copia del contratto economico stipulato tra le parti il 1°.09.2005,non depositato. In forza del suddetto accordo la società si impegnava a corrispondere per la stagione 2005/2006 un premio di tesseramento di 7.500,00 euro oltre al rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica. Il signor Amilcare in data 1.11.2005 veniva esonerato dall’incarico, senza intimazione scritta, tanto che il medesimo, con comunicazione scritta del 20.11.2005 informava il Comitato Interregionale dell’accaduto rimanendo a disposizione della Società fino al termine della stagione agonistica 2005/2006. In seguito a comunicazione del 10.11.2006 da parte della segreteria di questo Collegio la società faceva pervenire proprie controdeduzioni sostenendo di aver corrisposto al signor Amilcare la somma di euro 8.500,00 (7.500,00 per premio tesseramento ed euro 1.000,00 per rimborso spese) mediante quattro assegni bancari, firmati dall’allora Presidente signor Sergio Fortunato. Inoltre la società, contestava la somma chiesta per rimborso spese, di gran lunga superiore a quella spettante, si precisa ancora che il rimborso spese in ogni caso doveva far riferimento alla distanza intercorrente tra Sapri e Reggiano Gravina, come dichiarato nel contratto e non a quella tra Sapri e Delianuova come pretende il tecnico, distanza notevolmente superiore: 633 km. a fronte di 266. Si aggiunge che la società, durante il periodo in cui il tecnico soggiornava a Sapri,gli veniva pagato vitto e alloggio, infine si contestava anche il numero di viaggi a settimana atteso che faceva rientro a casa ogni 15 – 20 giorni. Entrambe le parti hanno chiesto di essere sentite. Il ricorrente, tramite il suo legale, in data 30 ottobre 2006 faceva pervenire delle controdeduzioni precisando che la società Sapri aveva omesso di riferire che il signor Amilcare aveva prestato la sua opera professionale anche per l’annata precedente con un regolare contratto e parte della somma che la società dichiarava di aver corrisposto si riferisce al saldo della stagione 2004/2005 avvenuta con due assegni post-datati con scadenza 30.06.2005 e 31.07.2005 per euro 2.000,00 ciascuno a firma dell’allora Presidente. La società ha corrisposto solo la somma di € 4.500,00 come documentato con gli assegni indicati dalla società del 7.10.2005 e del 31.12.2005. Per quanto concerne la somma richiesta a titolo di rimborso spese si precisa che il contratto è stato sottoscritto il 1°.09.2005 facendo riferimento a quello dell’annata precedente (2004/2005), omettendo di considerare che la residenza reale, come dimostrato con certificato storico allegato dal 9.08.2004 risulta essere Delianuova. Altrettanto reali sono i 32 viaggi dichiarati, dato che come previsto dal contratto effettuava ogni settimana due viaggi da Delianuova a Sapri. Il Collegio per aver ulteriori chiarimenti ha disposto la convocazione delle parti per il giorno 9 giugno 2007. In quella data si è presentato solamente il signor AMILCARE Claudio, che rispondeva in maniera esauriente ai punti richiesti circa la residenza, il numero dei viaggi e gli assegni ricevuti dalla società. Il Presidente regolarmente convocato ha fatto pervenire una nota giustificativa chiedendo un ulteriore incontro, riconvocato successivamente non si è presentato in data 23 giugno 2007. Il Collegio,esaminata la documentazione,ritiene che il ricorso merita accoglimento per l’esauriente documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno del ricorso,confermata anche nell’audizione,e considerato che la società convocata due volte per chiarimenti non si è mai presentata. P.Q.M. Il Collegio fa obbligo alla società S.S.D. SAPRI CALCIO di corrispondere all’allenatore AMILCARE Claudio la somma di euro 3.000,00 a saldo del premio di tesseramento per l’annata 2005/2006 ed euro 2.544,00 a titolo di rimborso chilometrico, oltre ad euro 169,00 per accessori equitativamente calcolati per un totale di euro 5.713,00 in più gli interessi maturati fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immedaitamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 7, comma 6 bis del CGS. Il Collegio delibera,altresì,la trasmissione degli atti alla Procura federale,non avendo le parti provveduto al deposito del contratto,come previsto dalla normativa federale.
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