F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: all.Antonino CARBONARO / A.S.D.BIANCAVILLA ( 38 bis/67 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: all.Antonino CARBONARO / A.S.D.BIANCAVILLA ( 38 bis/67 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI In data 25/06/2007 l’allenatore di base Carbonaro Antonino si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta dalla società A.S.D.Biancavilla, partecipante al campionato di prima categoria la somma di € 1.500,00, oltre gli interessi sin qui maturati, relativa a due delle tre rate scadute in data 20/12/2006 e 20/06/2007, rispettivamente di € 500,00 e di € 1.000,00 concordate nell’accordo economico e non pagate. In precedenza e precisamente il 4 novembre 2006 lo stesso Carbonaro aveva fatto ricorso a questo Collegio per ottenere dall’A.S.D.Biancavilla il pagamento della prima rata di tale accordo, pari a € 1.000,00 scaduta il 30/10/2006 e gli interessi di mora. Il Collegio nella sua riunione del 21/04/2007, dopo aver visionato le controdeduzioni della controparte,aveva accolto le richieste del tecnico obbligando l’A.S.D.Biancavilla al pagamento della somma richiesta. ( Comunicato Ufficiale N.7, ). A fondamento di questa successiva richiesta il Carbonaro allega nuovamente copia dell’accordo stipulato in data 16/09/2006 e del quale era stato riscontrato, a cura di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso il competente Comitato Regionale Sicilia. Nel contratto la Società in parola si impegnava a corrispondere all’allenatore un premio di tesseramento annuale di € 2.500,00 suddiviso in tre rate con scadenze cosi ripartite: - € 1.000,00 il 30/10/2006 - € 500,00 il 20/12/2006 - € 1.000,00 il 20/06/2007 Il tecnico dichiarava inoltre di essere stato esonerato in data 28/09/2006. La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni ha precisato di aver provveduto a saldare, tramite il Comitato FIGC, quanto deliberato dal Collegio Arbitrale in merito al pagamento della prima rata dell’accordo ammontante a € 1.012,00 ma che nient’altro deve essergli riconosciuto poiché quanto richiesto deve ritenersi saldato, come già esposto nelle precedenti controdeduzioni presentate all’atto del primo ricorso, con i due assegni a lui versati e successivamente incassati. In tali scritti la Società precisava di aver contattato il tecnico Carbonaro prima dell’inizio del campionato 2006/2007, affinché coadiuvasse con la medesima alla ricerca di un valido organico di giocatori per la incombente stagione calcistica e che per tale impegno gli venivano emessi due assegni da € 750,00. Tali assegni, recanti le date del dicembre 2005 e del maggio 2006, di cui ora vengono allegate fotocopie,sono ritenuti dalla Società come compenso a saldo delle due rate reclamate dall’allenatore,scritte sull’accordo economico pattuito per la stagione 2006/2007. Contestano inoltre quanto dichiarato dal tecnico Carbonaro nelle successive sue controdeduzioni e cioè che i due versamenti presentati dalla società come parte del compenso al premio di tesseramento per la stagione 2006/2007 si riferivano in realtà a somme versate al medesimo per la sua attività di allenatore presso la stessa A.S.D.Biancavilla nella precedente stagione 2005/2006,cosa da lui evidenziata con l’allegato agli atti della fotocopia del suo estratto conto bancario dal quale si evincono i versamenti dei due assegni di € 750,00 ciascuno, assegni riportanti gli stessi dati indicati dalla società, alle date del 20/12/2005 e del 03/05/2006. Evidenziano infine la mancanza negli atti presentati dal Carbonaro della prova del suo tesseramento al S.T. F. per la stagione 2005/2006 a dimostrazione di essere stato l’allenatore della prima squadra della A.S.D.Biancavilla, partecipante quell’anno al campionato di terza categoria. Tale prova tuttavia non è stata giudicata da questo Collegio necessaria in quanto, per la conduzione delle squadre partecipanti ai campionati di terza categoria, non è richiesto dal regolamento il tesseramento di un tecnico abilitato. Alle controdeduzioni della Società l’allenatore Carbonaro risponde ribadendo tutto quanto già comunicato nel suo precedente ricorso ed in quello attuale, con richiesta finale di quanto a lui dovuto. Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento,in quanto risulta provato che gli assegni prodotti dalla Società si riferiscono,come risulta dall’e/c prodotto dal ricorrente,relativi alla sua attività di allenatore per la stagione precedente. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.S.D.Biancavilla al pagamento a favore dell’allenatore Carbonaro Antonino della somma di € 1.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di euro 9,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di euro 1.509,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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