F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: all. Lorenzo ALACQUA / A.S.D. DUE TORRI ( 49/67 ) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: all. Lorenzo ALACQUA / A.S.D. DUE TORRI ( 49/67 ) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso in data 28 novembre 2006, l’allenatore dilettante di base, signor Lorenzo Alacqua, adiva questo Collegio affinché dichiarasse l’obbligo della A.S.D. Due Torri di corrispondere al ricorrente l’importo complessivo di euro 5.492,050, asseritamente dovuto quanto ad euro 2.600,00 a titolo di saldo del premio di tesseramento e quanto ad euro 2.892,50 a titolo di rimborso spese, il tutto in forza del contratto intercorso tra le parti con il quale, pattuito un premio di tesseramento annuale di complessivi euro 8.000,00, veniva affidata al predetto allenatore la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza dal 15.12.2005 al 30.06.2006. La società resistente, con nota in data 20 dicembre 2006, controdeduceva alle pretese e richieste del signor Alacqua, dichiarando di aver corrisposto a quest’ultimo il complessivo importo di euro 10.000,00 in cinque differenti e temporalmente individuate circostanze e sempre alla presenza di svariati testimoni, parte preponderante dei quali pagata in contanti e parte minoritaria con assegno bancario. Precisava di aver corrisposto detta somma in pagamento del premio di tesseramento di euro 8.000,00 contrattualmente pattuito e delle spese di viaggio verbalmente concordate con l’allenatore nell’importo forfetario di euro 2.000,00. Indicava infine quali testimoni delle dazioni di danaro contante, occorse nelle varie occasioni, i signori Carmelo Zeus, Giuseppe Maniaci, Cono Mancari, Carmelo Palmeri e Nunzio Scafiddi. Con nota in data 5 gennaio 2007, il sig. Alacqua replicava alle controdeduzioni della Società limitandosi a confermare le proprie richieste economiche, senza punto confutare le circostanze di fatto, luogo e tempo addotte dalla resistente, ma allegando documentazione a supporto della richiesta di rimborso delle spese sopportate. A sua volta, con nota in data 21 febbraio 2007, la Società faceva pervenire a questo Collegio 15 dichiarazioni originali rese e sottoscritte dagli indicati testimoni in ordine all’avvenuto pagamento all’allenatore del complessivo importo di euro 10.000,00, corredate da copie dei documenti di identità dei testimoni stessi. Nella riunione del 12 maggio 2007, questo Collegio, constatato il regolare deposito del contratto economico intercorso tra le parti presso il competente Comitato regionale della LND, si determinava nel senso di trasmettere gli atti acquisiti all’Ufficio Indagini della FIGC affinché fosse accertata l’autenticità delle dichiarazioni testimoniali prodotte dalla società resistente. La Procura Federale, all’esito di apposita indagine nel corso della quale aveva modo di procedere all’audizione di tutti i testi sopra menzionati e dell’allenatore ricorrente, riscontrava detta richiesta con nota in data 26 luglio 2007, rimettendo Relazione a firma del Collaboratore dott. Giacomo Longo, che conclude per la autenticità delle sottoscrizioni delle dichiarazioni testimoniali prodotte dalla Società e per l’attendibilità dei fatti in esse descritti, in quanto provenienti da tesserati (Maniace e Scafiddi) e/o soci titolari di specifici compiti all’interno della Società (Zeus è direttore sportivo, Palmeri è responsabile dell’organizzazione interna) ed in quanto tali verosimilmente presenti in occasione dell’effettuazione dei pagamenti all’allenatore. La Relazione della Procura Federale non mancava di rilevare lo stato di palese nervosismo nel quale versava l’allenatore nel corso dell’audizione, la evasività nelle risposte dallo stesso rese, l’ammissione, a fine audizione, del probabile raggiungimento di un accordo con la Società per il pagamento in via forfetaria dell’importo di euro 2.000,00 a titolo di rimborso spese, la singolare circostanza, confermata dall’allenatore, che questi abbia adito questo Collegio senza aver mai prima avanzato richieste di pagamento alla Società. Il Collegio, considerato tutto quanto precede, esaminate la documentazione acquisita e la Relazione in data 3 luglio 2007 della Procura Federale, valutate le risultanze e le conclusioni cui essa è pervenuta, ritiene raggiunta la prova dell’avvenuto pagamento da parte della Società all’allenatore ricorrente del complessivo importo di euro 10.000,00 e pertanto non meritevole di accoglimento il relativo ricorso. P.Q.M. Il Collegio, pronunciando in via definitiva: I) rigetta il ricorso promosso dal signor Lorenzo Alacqua nei confronti della A.S.D. Due Torri; II) dichiara la presente delibera inappellabile.
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