F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: All. Luigi MAGGIONI / A.C.F. AURORA BERGAMO ( 69/67 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Gabriele GIOVANNINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007
VERTENZA: All. Luigi MAGGIONI / A.C.F. AURORA BERGAMO
( 69/67 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Gabriele GIOVANNINI
L’allenatore dilettante Maggioni Luigi, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
25 gennaio 2007, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 1650,00 (milleseicentocinquanta/00) oltre interessi, nei confronti della A.C.F. Aurora Bergamo partecipante al campionato Nazionale di Calcio Femminile serie B stagione sportiva 20052006 così, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1°102005 e regolarmente depositata presso la Div. Naz.le Calcio Femminile L.N.D.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 12 22007 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni. Nel contempo sempre a mezzo racc. stessa data, richiedeva alla Div. Naz.le Calcio Femminile la conferma dell’avvenuto deposito, previsto dalla normativa federale.
Con lettera a firma del Presidente, la società A.C.F. Aurora Bergamo in data 15 32007, inviava le proprie controdeduzioni all’interessato e a questo Collegio,nelle quali confermava un pagamento totale di € 3850.00, riconoscendo solo un debito residuo di € 1100,00 a favore dell’allenatore.
Questo debito veniva compensato da spese di trasferte sostenute dalla società per la moglie del tecnico e da una fattura emessa da una carrozzeria a carico della società per danni ad un’autovettura di proprietà della società danneggiata dal tecnico stesso.
In data 26 42007 l’allenatore Maggioni Luigi ribadiva dichiarando che nulla doveva in quanto le spese sostenute dalla società erano state a suo tempo saldate in contanti da parte dello stesso al marito del Presidente della società signor Di Ceglie Giuseppe.
Il Collegio delibera, quindi, la fondatezza del ricorso in quanto la società ACF Aurora Bergamo non ha ottemperato al pagamento totale del premio di tesseramento, come previsto dalla scrittura stipulata e pertanto dovrà rifondere al Maggioni Luigi la somma non percepita di € 1100,00 quale premio di tesseramento stagione 20052006;
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Maggioni Luigi e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ACF Aurora Bergamo di corrispondere la somma di € 1100,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre interessi maturati di € 30,00 per un ammontare complessivo di € 1130,00 (millecentotrenta 0).
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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