F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007cata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 14 giugno 2007 VERTENZA:all.Marcello FUNARI / U.S.PIANE di MONTEGIORGIO ( 74/67 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA:all.Marcello FUNARI / U.S.PIANE di MONTEGIORGIO ( 74/67 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI In data 21 febbraio 2007 l’allenatore dilettante Funari Marcello,legalmente rappresentato dall’avvocato Fabio Cazzola, ricorre a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto da parte della Società U.S.Piane di Montegiorgio il pagamento di € 1.200,00 per due rate del contratto pattuito, già scadute alla data dell’inoltro della vertenza e non saldate, unitamente a quelle che andranno a scadere al momento della decisione del Collegio Arbitrale oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo stipulato in data 4/09/2006 dove la Società,a firma del suo Presidente,si impegna ad assumere il Funari quale tecnico della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria, riconoscendogli un premio di tesseramento di 4.800,00 euro da pagarsi in 8 rate mensili da 600,00 euro cadauna. Il ricorrente dichiara di aver ricevuto solamente le prime 3 rate di quanto pattuito e di essere inoltre stato esonerato verbalmente nel mese di dicembre 2006. A tale proposito allega documentazione della raccomandata inviata alla Società in data 10/01/2007 di preso atto del suo esonero e di rimanere a disposizione della medesima sino al termine della corrente stagione. Il Comitato Regionale Marche alla richiesta di questo Collegio sull’avvenuto deposito di tale accordo rispondeva negativamente, fatto tuttavia non rilevante ai fini della controversia in quanto tale obbligo non è richiesto per le società partecipanti ai campionati di seconda categoria. La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni richiedeva, a mezzo del suo legale avv.Tizi,copia dell’accordo economico stipulato con il tecnico Funari. Successivamente,in data 11 giugno 2007 perveniva a questo Collegio, con lettera raccomandata inviata anche alla controparte, la rinuncia da parte del’avv.Cazzola, a nome e per conto del suo assistito sig. Funari, al proseguimento del ricorso in quanto la questione con la Società U.S.Piane di Montegiorgio era stata transatta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’esame di quest’ultima documentazione dichiara di non doversi procedere per cessata materia del contendere.
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