F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: all.Renato BALDASSARRE / S.S. PRO AKERY 1926 ( 85 / 67) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA: all.Renato BALDASSARRE / S.S. PRO AKERY 1926 ( 85 / 67) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Vincenzo TRAMONTANO L’allenatore dilettante Renato BALDASSARRE al quale è stata affidata la guida della prima squadra della S.S. Pro Akery 1926, militante nel campionato di Promozione della Regione Campania, per mezzo del suo legale, chiede l’adempimento delle prestazioni di natura economica, in base ad un accordo d’ingaggio sottoscritto dalle parti in data 1/07/06. Il ricorrente lamenta infatti il mancato pagamento della somma di Euro 2.811,00 in riferimento alle scadenze dal 30/12/06 al 28/02/07. L’accordo a cui fa riferimento l’allenatore, viene allegato alla vertenza e dispone di un premio di tesseramento del valore complessivo di 12.000,00 Euro, di cui 4.500 a titolo di acconto. I restanti 7.5000,00 da versarsi in 8 ratei del valore di 937,50 ciascuno. La S.S. PRO AKERY rappresentata a sua volta dall’avv. Granata, nelle controdeduzioni richieste da questo Collegio, rileva i seguenti due aspetti: totale inammissività del reclamo perché non viene allegato contratto e totale infondatezza perché il reclamo è stato fatto non sul contratto regolarmente sottoscritto e depositato presso il Comitato Regionale, ma su una scrittura precedente, priva di valore e superata dal contratto ufficiale. Deposito confermato dal Comitato Campano,in cui si evince che il premio di tesseramento è di Euro 7.500,00 totali. Sottoscritto dalle parti il 18/09/06. Va considerato poi che l’allenatore non ha mai menzionato il contratto depositato, pur avendolo ricevuto per conoscenza dalla controparte nelle controdeduzioni e non ha mai ritenuto di fare alcun intervento in merito. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso non può essere accolto. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore Renato BALDASSARRE. La presente delibera è inoppugnabile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it