F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA : all. Fabbrizio PAFFARINI / A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO ( 89/67 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA : all. Fabbrizio PAFFARINI / A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO ( 89/67 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO L’allenatore dilettante PAFFARINI Fabbrizio iscritto nei ruoli della FIGC, matricola n. 60060, assunto in qualità di tecnico della 1° squadra della A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO, partecipante al Campionatodi Eccellenza Regionale Umbria, con scrittura privata sottoscritta in data 25/01/07 e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Umbria in data 20/02/2007 relativo alla stagione calcio 2006/2007,propone ricorso regolarmente depositato presso questo Collegio Arbitrale in data 02/04/07. L’allenatore chiede il mancato pagamento di parte di quanto pattuito nell’accordo economico sottoscritto. In tale accordo, la A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO si è impegnata a corrispondere all’allenatore la somma di euro 5.000,00, quale premio di tesseramento annuale nel periodo dal 25/01/2007 al 30/06/2007. L’allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 19/02/2007 verbalmente, tramite telefono, dal Direttore Sportivo. La ratifica di tale esonero è avvenuta solo tramite stampa o televisioni private. Successivamente (28/02/07) l’allenatore ha inviato raccomandata alla Società chiedendo un incontro al fine di addivenire ad una composizione bonaria, non ricevendo alcuna risposta. Con il presente ricorso l’allenatore PAFFARINI Fabbrizio , chiede che gli venga corrisposto il compenso residuo non percepito di € 3.000,00. La A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO è stata ritualmente intimata a produrre proprie controdeduzioni in merito. Il Collegio osserva: a) agli atti c’è la conferma del Comitato Regionale Umbria circa il deposito,avvenuto il 20/02/07, dell’accordo economico sottoscritto dalle parti. b) la società sportiva A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO a tutt’oggi, non ha controdedotto. Tanto premesso,il ricorso merita accoglimento. Va, dunque, riconosciuto all’allenatore PAFFARINI Fabbrizio la somma residua di € 3.000,00 come da accordo sottoscritto e depositato. Il Collegio accoglie il ricorso prodotto e dichiara l’obbligo della A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO di pagare all’allenatore PAFFARINI Fabbrizio la somma di € 3.000,00 oltre € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, a saldo di quanto pattuito. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS
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