F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 settembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 41 del 10 ottobre 2007 VERTENZA:all.Giuseppe GALLUZZO / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. ( 90/67 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA Con nota del 4/04/2007, l’allenatore professionista signor Galluzzo Giuseppe, adiva questo Collegio Arbitrale affinché fosse riconosciuto l’obbligo alla società FC Rossanese 1909, partecipante al campionato interregionale girone I, di pagargli la somma di € 4500,00 quale residuo dell’accordo ad integrazione stipulato tra le parti. A sostegno della sua richiesta produceva copia di un accordo economico integrativo stipulato tra le parti che risultava non depositato, come non risultava il medesimo tesserato presso il settore tecnico per la stagione medesima 2006/07. La società avvisata con lettera racc. R/R non controdeduceva alla richiesta del ricorrente. Il Collegio preliminarmente osserva che la previsione dell’art. 4 della legge 23/03/1981 n. 91 oltre ad imporre la forma ad substantiam a pena di nullità del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all’accordo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, prescriva in funzione di controllo l’approvazione da parte della Federazione medesima. Tale approvazione costituisce una condizione giuridica che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicchè in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia del vincolo giuridico. In contrasto con tali condizioni, il ricorrente non ha depositato la scrittura privata integrativa, di cui quindi non può tenersi conto, ma ha altresì documentato di avere interamente percepito l’ importo di € 7500,00 cifra riportata nel contratto depositato, per cui nessun altra pretesa può essere avanzata innanzi a questo Collegio Arbitrale. P.Q.M Il Collegio respinge il ricorso. La presente delibera è inappellabile.
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