F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all Carlo BRESCIANI / Pol. ALGHERO s.r.l. ( 111/56 ) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all Carlo BRESCIANI / Pol. ALGHERO s.r.l. ( 111/56 ) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Il signor Bresciani Carlo, allenatore professionista di seconda categoria, assistito dallo Studio Legale Avv. Giuliano Pardini, con ricorso del 28.04.2006 chiede a questo Collegio di fare obbligo alla Polisportiva Alghero srl (CND) di pagargli la somma netta di € 21.000,00 a saldo spettanze delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2005, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2006 oltre interessi e risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria oltre le spese legali. Il ricorrente espone: • di aver sottoscritto in data 01.07.2005 un accordo economico, per la stagione sportiva 2005/2006, con il quale la società Polisportiva Alghero s.r.l. lo ha assunto in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al C.N.D. per il compenso netto di € 30.000,00 oltre un premio di € 10.000,00 in caso di vittoria del campionato; • di essere stato esonerato nel mese di ottobre 2005, rimanendo sempre a disposizione della società; • di essere rimasto creditore della somma di € 21.000,00 a titolo di compensi per i mesi sopra indicati. A sostegno della propria pretesa ha allegato copia della citata scrittura privata. La Polisportiva Alghero, assistita dallo Studio Legale Avv. Antonio Siffu, con memoria difensiva del 12.06.2006 ha eccepito quanto segue: • contrariamente a quanto affermato dal signor Bresciani, tra lo stesso e la Polisportiva Alghero è intervenuto un accordo successivo in data 10.08.2005, che prevede un premio di tesseramento annuale di € 13.000,00 oltre a spese, sottoscritto su apposito modulo federale riproducente l’accordo tipo tra le società della LND e gli Allenatori • che questo accordo è stato regolarmente depositato presso la Lega di competenza, per cui ad esso bisogna fare riferimento a tutti gli effetti, trattandosi di accordo scritto che, di fatto e di diritto, ne sostituisce uno precedente disciplinante il medesimo rapporto giuridico; • contrariamente a quanto asserito dal signor Bresciani, il rapporto non si è interrotto per esonero, bensì per dimissioni. All’uopo la Società ha allegato resoconti di stampa, riportanti anche dichiarazioni personali dello stesso allenatore, rese al termine della gara Alghero-Colognese del 6.11.2005, dalle quali si evince chiaramente e incontrovertibilmente (senza smentita alcuna da parte dell’interessato) che il signor Bresciani, nella circostanza, ha dato le dimissioni. Tanto è provato, sostiene la Società, anche dalle dichiarazioni rese dall’allenatore ai giocatori, negli spogliatoi, a fine partita, ulteriormente ribadite al Presidente della Società e da queste accettate il giorno successivo. Afferma inoltre che il tecnico -due giorni dopo- lasciò la città, non rimanendo affatto a disposizione della Società come da lui sostenuto. La Società ritiene che anche se non c’è stato nel caso di specie alcuna comunicazione scritta da nessuna delle due parti (come previsto dall’art. 43 del reg. LND), non può negarsi la validità e l’efficacia del recesso verbis latum ovvero facta concludentia, come si è verificato nella fattispecie. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, prende atto della comunicazione inviata a mezzo raccomandata del 24.09.2007 dal ricorrente Bresciani Carlo con la quale riferisce della intervenuta definizione transattiva della vertenza ad opera delle parti medesime. P.Q.M. Il Collegio, pronunciando in via definitiva sul ricorso promosso dall’allenatore Carlo Bresciani nei confronti della Polisportiva Alghero, dichiara cessata la materia del contendere.
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