F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Alessio ORSINI / U.S.D.CAPANNOLI S.B. 1946 ( 76/67 ) ARBITRI: sigg. Gabriele GIOVANNINI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Alessio ORSINI / U.S.D.CAPANNOLI S.B. 1946 ( 76/67 ) ARBITRI: sigg. Gabriele GIOVANNINI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 1.3.2007 il signor Alessio Orsini, allenatore dilettante di base (matricola n. 53088) iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo della convenuta U.S.D. Capannoli S. Bartolomeo 1946 – dalla quale era stato incaricato, per la stagione 2006/2007, della conduzione tecnica della prima squadra nel campionato di prima categoria della Toscana, girone D - di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto del 1.9.2006. In particolare il signor Orsini ha sostenuto che: - è stato esonerato dalla conduzione tecnica della squadra, prima verbalmente il 16.1.2007 e poi, con raccomandata, il 10.2.2007; - a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 3.200,oo, non gli è stato corrisposta la somma di euro 2.000,oo quale saldo del corrispettivo dovuto. L’avvenuto deposito presso il Comitato Regionale della L.N.D. della copia dell’accordo economico è stato riscontrato dalla Segreteria di questo Collegio. La Società, ritualmente invitata a fornire le proprie ragioni, non ha prodotto alcuna controdeduzione. Tuttavia lo stesso signor Orsini, con nota del 26.3.2007, ha chiesto la sospensione del procedimento promosso nei confronti della Società, in quanto dalla stessa contattato per una definizione della vicenda in via transattiva. Con successiva nota del 3.10.2007 il signor Orsini ha comunicato l'avvenuta positiva definizione della vicenda e la sua volontà di rinunciare al presente ricorso. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale dichiara cessata la materia del contendere.
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