F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Gianluca FIDANZA / A.S. D. PENNE CALCIO ( 77/67 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007
VERTENZA: all. Gianluca FIDANZA / A.S. D. PENNE CALCIO
( 77/67 )
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI
L’allenatore di base Gianluca FIDANZA ricorre in data 7 marzo 2007 avverso la A.S.D. PENNE CALCIO di Penne ( PE ) richiedendo il pagamento di € 7.500,oo per la stagione sportiva 2006/07, quale rimborso spese oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Asserisce l’allenatore che a fronte di contratto scritto,regolarmente depositato,con il quale la Società si era impegnata a corrispondere la somma annuale di € 7.500,oo da pagarsi in rate mensili per € 833,oo cadauna a decorrere dal 20/09/06 sino al 20/05/07,nulla aveva percepito.
La Società in data 20 marzo 2007 ha controdedotto dichiarando che nulla doveva nei confronti dell’allenatore in quanto aveva provveduto a corrispondere vari assegni,regolarmente documentati,per complessivi € 7.438,oo meno la trattenuta di € 62,oo per la mancata riconsegna da parte dell’allenatore di materiale e attrezzatura forniti dalla Società.
In data 3 aprile 2007 l’allenatore produceva memorie nelle quali sosteneva che non aveva mai incassato assegni sul proprio conto corrente né risultava censito dalla Banca su cui avrebbe incassato tali importi.
Successivamente, a seguito di ulteriore precisazione e conferma del ricorrente tramite l’Avv. Giuseppe Di Girolamo, in data 5 febbraio, 2 agosto e 5 ottobre 2007 l’allenatore ha comunicato la transazione avvenuta tra lo stesso e la Società e la volontà di rinunciare agli effetti del ricorso.
Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta, preso atto che l’allenatore ha rinunciato al ricorso essendo intercorso tra le parti, con esito positivo, accordo transattivo, ritiene che non sussistano più le motivazioni economiche del ricorrente nei confronti della A.S. D. Penne Calcio e prende atto che è venuta meno la materia della controversia.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
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