F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Giorgio GIANFERRO/MONTEGRANARO Calcio ( 81/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Giorgio GIANFERRO/MONTEGRANARO Calcio ( 81/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso in data 30 gennaio 2007, promosso con il patrocinio di un difensore, l’allenatore dilettante signor Giorgio Gianferro, premesso di aver assunto con accordo in data 14 settembre 2006 la conduzione tecnica della prima squadra della Polisportiva Montegranaro Calcio a decorrere dal 1° luglio 2006 e sino al 30 giugno 2007, ha lamentato di non aver percepito l’integrale pagamento dell’importo di euro 7.500,00 pattuito con il citato contratto quale premio di tesseramento annuale e segnatamente di essere ancora creditore della Società convenuta dell’importo di euro 600,00 quale saldo della rata scadente al 28.02.2007 e delle successive maturande alle date 30 aprile e 15 giugno 2007, ciascuna dell’importo di euro 2.000,00, il tutto per complessive euro 4.600,00. Precisava nel ricorso di essere stato esonerato in data 27 novembre 2006 e di essere rimasto a disposizione della Società, dalla quale aveva percepito, con lettera in data 7 febbraio 2007 ed a mezzo assegno circolare in essa contenuto, il complessivo importo di euro 3.692,00, dal ricorrente imputato quanto ad euro 1.500,00 alla rata del premio di tesseramento scaduta il 31 dicembre 2006, quanto ad euro 792,00 a rimborso delle spese sostenute sino al momento dell’esonero, quanto ad euro 1.400,00 in acconto sulla rata in scadenza al 28 febbraio 2007 e pari ad euro 2.000,00. Con nota in data 3 aprile 2007, predisposta avvalendosi di un legale, la Società resistente, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a controdedurre con raccomandata ricevuta in data 29 marzo 2007, ha chiesto il rigetto del ricorso del signor Gianferro, adducendo che questi avrebbe in realtà già percepito il complessivo importo di euro 8.292,00, di cui euro 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito ed euro 792,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute sino all’esonero. A dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle suddette somme, la Società allegava scheda recante quale intestazione “Calciatore Gianferro Giorgio” e l’indicazione di n. 10 mensilità da agosto a maggio, in corrispondenza delle prime quattro delle quali (da agosto a novembre) è dato rilevare rispettivamente le date 14.9.06, 11.10.06, 16.11.06 e 16.12.06, nonché, per ciascuna di dette date, l’importo di euro 1.150,00 e una firma che la Società attribuisce al signor Giorgio Gianferro. A mezzo di tale scheda e delle firme per quietanza attribuite al signor Gianferro in essa esposte, la Società adduceva di aver assolto all’onere di dimostrare che il ricorrente aveva già percepito il complessivo importo di euro 4.600,00 che, sommato all’ulteriore importo di euro 3.692,00 che lo stesso ricorrente ammette di aver ricevuto dalla Società, conduceva alla complessiva somma di euro 8.292,00 dallo stesso indicata quale totale credito di spettanza dell’allenatore. Con successiva nota in data 10 aprile 2007, il legale dell’allenatore contestava rilevanza e pertinenza alla fattispecie della prova asseritamente fornita dalla Società, dal momento che le date e gli importi delle somme che, in base alla scheda prodotta, risulterebbero pagate dalla Società ed incassate dall’allenatore, sarebbero in realtà imputabili ad altro e diverso rapporto e comunque non corrispondevano a quelle previste nell’accordo economico del 14 settembre 2006 intercorso tra le parti, con la conseguenza che non potevano quindi ad esso essere causalmente ricondotte. Poco credibile e logica, sarebbe poi la tesi della Società di aver corrisposto all’allenatore gran parte del dovuto in anticipo e nonostante l’avvenuto licenziamento. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e constatato l’avvenuto deposito in data 19 settembre 2006 del contratto intercorso tra le parti presso il competente Comitato Regionale della L.N.D. della FIGC, ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda dell’allenatore, stante l’assenza di qualsivoglia riferimento nella scheda recante le firme per quietanza del sig. Giorgio Gianferro – che l’autenticità di dette sottoscrizioni non ha invero contestato – al rapporto contrattuale di cui al citato accordo economico qui azionato ed al premio di tesseramento e/o al rimborso spese in esso previsti. Il differente importo di ciascuna delle rate riportate nella citata scheda e l’anteriorità delle date di relativa dazione rispetto all’ammontare ed alle scadenze delle rate previste nell’accordo economico in data 14 settembre 2006, precludono al Collegio di ritenere che esse, in assenza di ulteriori indizi di prova, possano valere, come la Società resistente vorrebbe, quali pagamenti del credito azionato in questa sede. P.Q.M. Il Collegio, pronunciando in via definitiva sul ricorso promosso dal signor Giorgio GIANFERRO nei confronti della Polisportiva Montegranaro Calcio, così provvede: I) dichiara l’obbligo della stessa Polisportiva Montegranaro Calcio di pagare al ricorrente l’importo di euro 4.600,00, oltre interessi legali a decorrere dal 15 giugno 2007 e sino all’effettivo soddisfo; II) dichiara la presente delibera inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previsti dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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