F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Felice FORNETTI / A.S.D. BEDONIA ( 94/67 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Felice FORNETTI / A.S.D. BEDONIA ( 94/67 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Fornetti Felice, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 242007 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre interessi, nei confronti della ASD Bedonia. partecipante al campionato di 1^ CTG C.R. Emilia Romagna stagione sportiva 20056, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1682005 e regolarmente depositata presso il C.R.Emilia Romagna L.N.D. Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato verbalmente alla nona giornata di campionato dal Direttore Sportivo della Società. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 1642007 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R. Emilia Romagna, la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la società ASD Begonia posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore. Pertanto dovrà rifondere all’allenatore Fornetti Felice la somma non percepita di € 2.200,00 quale premio di tesseramento stagione 20056. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’all. Fornetti Felice e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD Bedonia di corrispondere la somma di € 2.200,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre interessi maturati di € 110,00 per un ammontare complessivo di € 2.310,00 (duemilatrecentodieci0). La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it