F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Emilio ROTONDI / A.S.D. VELLETRI Futsal ( 99/67 ) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI Con ricorso del 23 Aprile 2007, l’allenatore dilettante di 1° livello calcio a 5 Emilio ROTONDI, iscritto nei ruoli federali del Settore Tecnico, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della società ASD VELLETRI Futsal, compagine militante nel campionato di Serie B, girone E, per la stagione sportiva 2006/07, adiva questo Collegio perché gli fosse riconosciuto da parte della Società in indirizzo, il pagamento della somma di Euro 5.400,00 oltre agli interessi di mora e a quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente a sostegno della propria richiesta, produceva copia dell’accordo economico sottoscritto dalle parti in data 20/09/06, dove la Società si era impegnata a corrispondergli la somma di Euro 6.800,00 in un’unica rata con scadenza il 30/12/06. Dichiara di essere stato esonerato in data 4/10/2006 e di aver percepito dalla Società solamente la somma di Euro 1.400,00. La ASD VELLETRI Futsal, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Emilio ROTONDI e fa obbligo alla Società ASD VELLETRI Futsal, al pagamento della somma di Euro 5.400,00 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad Euro 135.00, per un totale di Euro 5.535,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inapellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dall’art.94 ter comma13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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