F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA : all.Loris BONI / A.S.D. PIOVESE CALCIO 1919 ( 100/67 ) ARBITRI : sigg.Angelo AGUS e Gabriele GIOVANNINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007
VERTENZA : all.Loris BONI / A.S.D. PIOVESE CALCIO 1919
( 100/67 )
ARBITRI : sigg.Angelo AGUS e Gabriele GIOVANNINI
L’allenatore prof. BONI Loris iscritto nei ruoli del S.T., tesserato per la PIOVESE CALCIO 1919
(militante nel campionato nazionale dilettanti, girone D ) per la stagione 2006/2007, ha adito a questo Collegio Arbitrale, per sentire dichiarare l’obbligo della Società convenuta al pagamento degli importi non corrisposti di € 3.500,oo mensili, da Febbraio a Giugno 2007.
Sul punto l’allenatore sostiene di essere stato di fatto esonerato dalla conduzione tecnica della squadra a Gennaio 2007.
Con nota del 21/06/07, la Segreteria di questo Collegio ha provveduto alla verifica presso il C.R. di competenza dell’avvenuto deposito dell’accordo economico.
Aldilà dei profili di inammissibilità del ricorso per l’avvenuta sottoscrizione tra l’allenatore , appartenente alla categoria dei professionisti , e la società del modello dell’accordo economico valido per gli allenatori dilettanti, nel merito si rileva che dalla copia prodotta dal C.R. in data 21/06/07 risulta che rispetto alla richiesta economica formulata dal ricorrente, l’accordo economico stabilisce a carico della Società l’obbligo di un importo complessivo di €7.500,oo e non già per il più elevato importo indicato dall’allenatore.
Considerato che dalla documentazione prodotta dal ricorrente, risulta che lo stesso ha già percepito
importi ampiamente soddisfacenti e diritti economici riconosciuti dal contratto sottoscritto e depositato presso il C.R. ( dunque l’unico da prendere in considerazione ai fini della vicenda in esame stante l’assenza di ulteriori accordi a fondamento della sua richiesta ), in quanto ha ricevuto tre assegni di importo pari a € 3.500,oo (per complessivi € 10.500,oo, rispetto a € 7.500,oo previsti dal contratto)
P.Q.M.
Il Collegio dispone il rigetto del ricorso.
La presente delibera è inappellabile.
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