F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Ugo MORGIONE / Pol. Fabio POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO ( 102/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Ugo MORGIONE / Pol. Fabio POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO ( 102/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso del 30 aprile 2007 l’allenatore dilettante di calcio a cinque Ugo Morgione, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Polisportiva Fabio Polidoro Angolana Gigiotto nella stagione sportiva 2006/2007 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale di Serie B – Girone C. Nel ricorso il ricorrente precisa che, con regolare scrittura privata, in data 16 agosto 2006 la Polisportiva Fabio Polidoro Angolana Gigiotto si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di € 6.000,00 (Seimila/00) senza indicare le relative modalità di pagamento. L’allenatore fa presente che, per ragioni di disaccordo con la Società, in data 26 febbraio 2007 ha rassegnato le proprie dimissioni accettate dalla Polisportiva con lettera del 28 febbraio 2007. Al riguardo il signor Ugo Morgione precisa che con la medesima lettera con cui aveva rassegnato le dimissioni aveva richiesto il pagamento dei residui € 3.000,00 (tremila/00) ancora non percepiti. Secondo l’allenatore esisteva infatti un accordo verbale che “prevedeva, come avviene quasi sempre nelle società dilettantistiche di calcio a 5, il pagamento del premio di tesseramento in mensilità consecutive di euro 1.000 cadauna” ed a lui erano stati pagati esclusivamente i mesi di settembre, ottobre e novembre 2006 e di conseguenza risultava creditore per i mesi di dicembre 2006, e gennaio e febbraio 2007. Considerato che la Polisportiva Fabio Polidoro Angolana Gigiotto convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 9 maggio 2007 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla riteneva di controdedurre. Tenuto presente che: - non è stata prodotta alcuna prova che il pagamento del premio di tesseramento doveva essere di € 1.000,00 al mese; - sembrerebbe incoerente ritenere che, avendo l’allenatore rassegnato le proprie dimissioni alla fine di febbraio e cioè dopo sei mesi di attività, ed avendo già ricevuto la somma di € 3.000,00 che lui riferisce esclusivamente ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2006, per i mesi di dicembre 2006 e gennaio e febbraio 2007 potessero spettargli ulteriori € 3.000,00 che sommati a quanto già percepito costituirebbero i seimila euro totali previsti dall’accordo economico sottoscritto; - dai documenti prodotti non è possibile individuare quanto maturato alla data delle dimissioni dell’allenatore; - occorre presumere che il premio di tesseramento annuale complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) doveva essere diviso e quindi erogato per i mesi di attività dell’allenatore previsti nell’accordo (6.000,00 : 10 = 600), di conseguenza avendo il signor Ugo Morgione prestato la propria attività per sei mesi sui dieci previsti dal contratto al medesimo spettano € 3.600,00 (tremilaseicento/00) di cui € 3.000,00 (tremila/00) già percepiti. Il Collegio ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente e dichiara l’obbligo della Società Polisportiva Fabio Polidoro Angolana Gigiotto di corrispondere all’allenatore signor Ugo Morgione la somma di € 600,00 (seicento/00) relativa al residuo delle sue competenze per la stagione sportiva 2006/2007 prima delle sue dimissioni volontarie oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00 (dieci/00) per un totale di € 610,00 (seicentodieci/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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