F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007nio BARATTA e Alessandro TOLDO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Angelo ZOTTOLI / F.C. S.ANTONIO ABATE (105/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Alessandro TOLDO Con ricorso del 9/05/07 l’allenatore dilettante Angelo ZOTTOLI,regolarmente iscritto nei ruoi del S.T.della F.I.G.C.,adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto,da parte del F.C. S.Antonio Abate,il pagamento residuo della complessiva somma di € 2.750,oo,su quella maggiore concordata di € 5,500,oo,quale corrispettivo lordo per premio di tesseramento,in forza di accordo del 21/05/06, quale allenatore in seconda della 1° squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie D. Precisava l’istante,dopo aver prodotto idonea documentazione in allegato al proprio ricorso,che con detta Società il rapporto si era interrotto in seguito a licenziamento comunicatogli telefonicamente,a cui lo ZOTTOLI,come risulta in atti,per premunirsi non avendo ricevuto alcuna comunicazione scritta,dava seguito con nota del 15/0307,pervenuta alla Società,come dalla stessa riconosciuto nella propria memoria difensiva del 25/05/07,dove tra le altre argomentazioni sosteneva di aver corrisposto a titolo di acconto ulteriori € 500,oo e che semmai il residuo da corrispondere sarebbe stato di € 2.250,oo. Deduceva inoltre la Società,producendo propria documentazione,che alcun licenziamento era stato operato in danno del ricorrente e che anzi lo stesso era da ritenersi assente ingiustificato dal 1° marzo 2007.Deduceva altresì che il proprio invito rivolto all’allenatore per regolarizzare spettanze con nota R.A.R. del 3/04/07,prodotta in giudizio ma senza prova dell’avvenuto ricevimento, rimanenva disatteso dallo stesso. Il Collegio riscontrava puntualmente a cura della Segreteria l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato. La domanda appare meritevole di accoglimento. Appare corretto il comportamento del ricorrente il quale,avvisato telefonicamente della revoca dell’incarico,ha seguito la giusta procedura della dichiarazione scritta di disponibilità nel prosieguo del rapporto al fine di garantirsi economicamente.Viceversa la Società,che pur lamentava l’ingiustificato abbandono della Squadra da parte dello ZOTTOLI,non risulta abbia mai diffidato lo stesso a ripresentarsi al campo,limitandosi semplicemente a dichiararsi disponibile a regolare i rapporti economici e dando quindi certezza dell’assunto di controparte circa lo svolgimento dei fatti. I documenti prodotti dalle parti confermano poi la fondatezza di quanto richiesto dall’istante,e cioè € 2.750,oo,cui vanno aggiunti gli interessi come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento della domanda proposta dallo ZOTTOLI Angelo contro il F.C. S.ANTONIO ABATE,condanna la Società al pagamento in favore dell’istante della somma di € 2.750,o oltre interessi a far data dal 9/05/07 nella misura del 2,5% annuo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.
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