F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Baldassarre NASTASI / A.S.D. CAMPOBELLO ( 110/67 ) ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all.Baldassarre NASTASI / A.S.D. CAMPOBELLO ( 110/67 ) ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA Con due ricorsi tempestivamente trasmessi e riguardanti rispettivamente la stagione 2005/06 e 2006/07,l’allenatore di base Baldassarre NASTASI adiva il Collegio Arbitrale per vedersi riconoscere € 4.500,oo ed € 6.000,oo a saldo delle spettanze rivendicate sulla base di due scritture private,allegate ai ricorsi stessi. La prima,relativa alla stagione sportiva 2005/06,con cui gli veniva attribuito l’incarico di ”preparatore dei portieri”da parte dell’A.S.D.CAMPOBELLO con un corrispettivo pari ad € 4.500 da dividere in otto rate di € 562,50 ciascuna. Tale accordo economico risulta essere stato regolarmente depositato. La seconda scrittura privata gli conferisce lo stesso incarico per la stagione sportiva 2006/07 per l’importo di € 6.000,oo da ripartirsi in dieci rate da € 600,oo ciascuna. Tale accordo non è stato depositato. L’allenatore chiede che la Società sia sottoposta dal Collegio Arbitrale all’obbligo di versargli € 4.500,oo più € 6.000,oo oltre ad oneri accessori equitativamente calcolati,poiché lamenta di non aver ricevuto alcunché. La Società nulla controdeduce in proposito. Trattandosi di allenatore dei portieri,l’omesso deposito del secondo accordo economico non preclude il riconoscimento del diritto rivendicato,se sussistente. Quanto alla richiesta di rimborso spese,poiché non documentata,non può essere accolta. Ne discende,alla luce di quanto sopra,il parziale accoglimento del ricorso con conseguente obbligo a carico dell’A.S.D.CAMPOBELLO di corrispondere al signor Baldassarre NASTASI la somma di € 10.700,oo(€ 4.500,oo più € 6.000,oo più € 200,oo per oneri accessori equitativamente calcolati)oltre agli interessi maturandi fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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