F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Francesco PELLE / A.C. POGLIANO 1950 ( 112/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso inviato il 19 aprile 2007 il legale dell’allenatore dilettante Francesco Pelle, documento regolarmente sottoscritto dall’allenatore; ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato “assunto in qualità di tecnico della A.C. Pogliano 1950” per la stagione sportiva 2006/2007. Nel ricorso si precisa che “con accordi verbali intercorsi in data 1° luglio 2006 il signor Francesco Pelle” veniva incaricato dal Direttore Sportivo della A.C. Pogliano 1950 “per la conduzione tecnica della squadra iscritta al campionato regionale LND categoria Juniores” ed al riguardo sono stati allegati una serie di documenti comprovanti la presenza in campo, in alcune partite, del signor Francesco Pelle quale tecnico della squadra A.C. Pogliano 1950. A riprova degli accordi verbali che impegnavano la società A.C. Pogliano 1950 a versare l’importo di € 400,00 mensili al signor Pelle è stato allegata una ricevuta di pari importo per il mese di ottobre 2006 nella quale però compare come specifico oggetto: rimborso spese. Nel ricorso viene precisato altresì che “verso la metà novembre 2006, il signor Masi, comunicava telefonicamente al signor Francesco Pelle il suo esonero dalla conduzione tecnica della squadra”. Conseguentemente il legale dell’allenatore, nell’affermare di aver effettuato svariati tentativi per ottenere dalla Società il pagamento di quanto a suo dire dovuto, reclama il pagamento di € 2.800,00 relativi ai mesi intercorrenti tra novembre 2006 e maggio 2007. La Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 7 giugno 2007 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha controdedotto, con raccomandata del 25 giugno 2007, affermando che “nei confronti del Sig. Pelle esisteva un accordo verbale relativo ad un rimborso spese di euro 400 mensili che è stato puntualmente corrisposto a tutto il mese di Novembre 2006” e che “è cessato a seguito dell’interruzione del rapporto tra la Società A.C. Pogliano 1950 e il signor Francesco Pelle dal mese di dicembre in quanto lo stesso era inteso a copertura delle spese sostenute per recarsi presso il nostro centro sportivo”. Il Comitato Regionale Lombardia, regolarmente interessato dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata A/R del 7 giugno 2007, ha confermato che non risultava depositato alcun contratto/accordo economico tra il signor Pelle e la A.C. Pogliano 1950. Il legale del signor Pelle, con raccomandata del 2 luglio 2007 controdeduceva riaffermando le pretese dell’allenatore ed affermando che per potersi ritenere gratuita la prestazione del suo assistito si sarebbe dovuta depositare ”presso il Comitato competente, una specifica dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica della squadra, sottoscritta da entrambe le parti”. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta: • tenuto presente che il punto 1 dell’art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce una presunzione di gratuità delle prestazioni fornite dagli allenatori dilettanti; • considerato che detta presunzione può essere superata, secondo quanto precisato dal punto 2 del medesimo articolo, con un’espressa pattuizione scritta che preveda il riconoscimento di un premio di tesseramento ed un rimborso spese chilometrico; • ritenuto che le ricevute presentate da entrambe le parti corrispondono a dei veri e propri rimborsi spese che la stessa Società ha riconosciuto di aver, a suo tempo, garantito verbalmente all’allenatore; non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore signor Francesco Pelle. La presente delibera è inappellabile.
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