F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all. Giacomo SERAFINI / A.S.D. GROTTE S.STEFANO ( 113/67 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA:all. Giacomo SERAFINI / A.S.D. GROTTE S.STEFANO ( 113/67 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS Con ricorso del 17 Maggio 2007 l’allenatore di base Giacomo SERAFINI ha chiesto a questo Collegio il riconoscimento del suo credito di euro 2.300,00 oltre interessi, nei confronti della società A.S.D. GROTTE S. STEFANO. Il ricorrente ha esposto che con scrittura privata redatta in data 28/09/06 e depositata solo in data 27/10/06 presso il Comitato Regionale Lazio,la società convenuta lo aveva assunto in qualità di allenatore della squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria per il periodo 1° Settembre 2006 / 30 Maggio 2007, obbligandosi a corrispondergli un premio tesseramento annuale per complessivi € 2.300,00 da corrispondere alle seguenti scadenze: 30/11/06 – 30/01/07 – 30/03/07 – 30/05/07 di € 575,00 cadauna. L’allenatore Giacomo SERAFINI sollevato dall’incarico in data 10/11/06 con regolare comunicazione di esonero da parte della Società, propone il presente ricorso e chiede che gli vengano corrisposte tutte le rate sino al 30/05/07 per un importo complessivo di € 2.300,00. La società A.S.D. GROTTE S.STEFANO, ritualmente intimata, ha controdedotto dichiarando: - che era stato convenuto con l’allenatore un rimborso spese forfettario, senza ricorrere alla firma di un contratto. Dichiara, inoltre, di aver dato al signor Serafini un assegno in garanzia di € 1.700.000 (indica banca, numero ed importo)ma di cui non fornisce copia o prova di esistenza. Tale assegno come dichiara la Società non è stato incassato. La Società dichiara, inoltre, di aver sottoscritto successivamente il contratto solo la domenica della prima partita di campionato, sotto minaccia dell’allenatore di non far scendere in campo la squadra. Di non essere in possesso della copia dello stesso contratto. La sottoscrizione dell’accordo porta la data del 27/11/06 mentre l’esonero è avvenuto in data 22/10/06 e comunicato all’allenatore con lettera in data 10/11/06. Alla luce di tutto ciò il Collegio osserva: - A fronte di una scrittura privata privata sottoscritta dalle parti in data 28/09/06 e depositata in data 27/11/06 non è stato pagato alcun compenso a qualsiasi titolo all’allenatore; - La Società non ha contestato quanto dovuto, bensì quanto accaduto; - La stessa non ha dato prova dell’esistenza dell’assegno citato. Fatte tali considerazioni, il Collegio conclude che, a fronte di un accordo economico sottoscritto dalle parti, non è stato corrisposto compenso alcuno. Va, dunque, riconosciuto all’allenatore Serafini Giacomo la somma di € 2.300,00 come da accordo sottoscritto P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso prodotto e dichiara l’obbligo dell’A.S.D. GROTTE S.STEFANO di pagare all’allenatore SERAFINI Giacomo la somma di € 2.300,00 oltre € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, a saldo di quanto pattuito. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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