F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Mariano TOMARCHIO / Pol. RIPOSTO ( 116 / 67 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO / Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 62 del 108 novembre 2007 VERTENZA: all. Mariano TOMARCHIO / Pol. RIPOSTO ( 116 / 67 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO / Ivano CORRADA Con nota del 29/05/07 l’allenatore dilettante Mariano TOMARCHIO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, adiva questo Collegio affinche’ gli fosse riconosciuto, da parte della Società Polisportiva RIPOSTO, il pagamento di Euro 7.000,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in un’unica soluzione, per la conduzione della prima squadra, compagine militante nel campionato di Promozione C.R.Sicilia(girone C). A sostegno di tale richiesta l’allenatore allegava copia dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 26 /09/06 e regolarmente depositato presso il Comitato di competenza. Il signor Tomarchio, con nota scritta datata 26/02/07 veniva esonerato dall’incarico, ne prendeva atto rimanendo a disposizione della Società. La quale, invitata da questo Collegio a far pervenire le proprie controdeduzioni, dichiarava che l’allenatore è stato regolarmente saldato e forniva la copia di due assegni bancari, il primo di Euro 4.000,00 versato il 3/11/06 e il secondo di Euro 2170,00 versato il 26/02/07 presso la Banca Popolare Italiana, e che la restante somma di Euro 830,00 è stata data a titolo di acconti, ma senza liberatoria. A sua volta il ricorrente in una memoria datata 29/06/07 controdeduceva, affermando che il Presidente gli aveva chiesto la collaborazione alla gestione della Società, in quanto la distanza tra la sua sede lavorativa e la Polisportiva Riposto, spesso non gli permetteva di essere presente. Confermava il ricevimento degli assegni e forniva un’elenco minuzioso di ricevute in originale e controfirmate comprendenti : rimborsi spese giocatori, visite mediche, materiale sportivo ect. per un totale di Euro 6.170,81. Precisava inoltre che le spese sono state sempre sostenute su indicazione del Presidente per conto della Società. E di non aver ricevuto alcuna somma né in acconto, nè in saldo che si riferisca alla copertura economica del contratto di allenatore. A fronte dell’esibizione da parte del ricorrente della documentazione pervenuta, la società nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla società Polisportiva RIPOSTO di pagare all’allenatore Mariano TOMARCHIO la somma di Euro 7.000,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto nei termini e modalità e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it