F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA: all. Marco CONTI / A.S.D. V.J.S. VELLETRI (107/67) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 12.05.2007, l’allenatore di base Marco Conti, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. V.J.S. VELLETRI, il pagamento della somma di €. 3.500,00, quale corrispettivo concordato per premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008. Il ricorrente produceva copia dell’accordo sottoscritto in data 6.08.2006, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D.–F.I.G.C., con la sopra citata Società, partecipante al campionato di ECCELLENZA LAZIALE, che prevedeva la corresponsione della somma di €. 3.500,00 per la stagione sportiva 2007/2008, suddiviso in quattro rate di €. 875,00 cadauna aventi scadenze al 30.08.2006, 30.12.2006, 30.03.2007 e 30.06.2007. Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato il 21.02.2007. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con lettera del 25.05.2007, deduceva riconoscendo di dover corrispondere all’allenatore ancora la somma di €. 1.000,00, avendo già versato allo stesso €. 2.400,00 come si evince dalle quattro ricevute recanti la data del 19.09.2006, 19.10.2006, 21.11.2006 e 21.12.2006 ( n. 2 ricevute per €. 600,00, n. 1 ricevuta per €. 350,00 e n. 1 ricevuta per €. 850,00) sottoscritte dall’allenatore Conti. Il ricorrente, con lettera del 26.09.2007, ribadiva che le ricevute inviate dalla Società, da lui sottoscritte, non si riferiscono all’accordo economico sottoscritto in data 6.08.2006, ma a somme dovutegli a titolo diverso cioè a spese varie e per trasferte avendo utilizzato la propria autovettura per trasportare altri tesserati e se stesso. La domanda appare meritevole di parziale accoglimento. All’allenatore Conti deve essere riconosciuta la somma di €. 1.100,00 quale differenza di quella percepita, pari ad €. 2.400,00, come dimostrato dalla società A.S.D. V.J.S. Velletri, e quella pattuita in accordo, pari ad €. 3.500,00. Le ricevute esibite dalla Società, anche se recano la dicitura”a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa e premi erogati dalla stessa nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, devono intendersi quale premio di tesseramento, anche in considerazione che i rimborsi spese limitati all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina, moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di calcio della Società, doveva essere inserito nell’accordo sottoscritto dalle parti il 6 agosto 2006. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore CONTI Marco e fa obbligo alla A.S.D. V.J.S. VELLETRI di corrispondere allo stesso la somma di €. 1.100,00 quale differenza tra la somma pattuita in accordo e quella realmente percepita. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S .
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