F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA: all. Nicola ANGARANO / A.S. REAL CESATE ( 122/67 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007
VERTENZA: all. Nicola ANGARANO / A.S. REAL CESATE
( 122/67 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 7 giugno 2007 l’allenatore di base Nicola Angarano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società A.S. Real Cesate nella stagione sportiva 2006/2007 come allenatore della squadra Juniores, partecipante al Campionato Regionale.
Nel ricorso il signor Angarano precisa che, con regolare scrittura privata datata 1° settembre 2006 di cui fornisce la copia, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 3.150,00 (Tremilacentocinquanta/00) con le seguenti modalità:
1) Euro 800,00 al 31 ottobre 2006; 2) Euro 800,00 al 20 dicembre 2006;
3) Euro 800,00 al 28 febbraio 2007; 4) Euro 750,00 al 3 aprile 2007.
Con il reclamo in esame, il signor Angarano chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società A.S. Real Cesate di corrispondergli € 2.450,00 (Duemilaquattrocentocinquanta/00) quale importo non pagato del compenso annuo e del rimborso spese pattuiti oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, avendo ricevuto esclusivamente € 700.00 (settecento/00) di quanto concordato.
Il signor Angarano ha fatto presente altresì, che con una telefonata del 5 novembre 2006 era stato esonerato dall’incarico di allenatore e che di conseguenza lui, nel prendere atto dell’esonero, con lettera del 7 novembre successivo si era messo a disposizione della Società sino al termine della stagione. L’allenatore inoltre con lettere raccomandate del 27 dicembre 2006, 2 marzo 2007 e 7 aprile 2007 ha sempre sollecitato il pagamento delle rate scadute e non onorate.
La Società A.S. Real Cesate, invitata il 20 giugno 2007 dal Segretario del Collegio a fornire proprie controdeduzioni, con lettera del 6 luglio successivo ha rigettato ogni richiesta di rimborso affermando che “ non esiste alcun contratto economico per di più firmato dal presidente Restelli Carlo a favore di un allenatore della squadra Juniores” considerato inoltre che la persona in argomento “ha allenato solamente fino al mese di ottobre 2006”.
Il ricorrente con raccomandata del 10 luglio 2007 ha fornito un documento dal quale si evince che il sottoscrittore dell’accordo economico risultava ricoprire la carica di Direttore Generale della Società A.S. Real Cesate.
Il Comitato Regionale Lombardia, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha confermato che presso di loro non risulta depositato alcun contratto o accordo economico relativo all’allenatore Nicola Angarano.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che gli accordi economici formalizzati fra le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società A.S. Real Cesate di corrispondere all’allenatore Nicola Angarano la somma di € 2.450,00 (Duemilaquattrocentocinquanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2006/2007 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 35,00 (Trentacinque/00) per complessivi € 2.485,00 (Duemilaquattrocentoottantacinque/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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