F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA :all. Piero LOMBARDI / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. ( 123/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 01 dicembre 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 76 del 11 dicembre 2007 VERTENZA :all. Piero LOMBARDI / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. ( 123/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso dell’8.06.07 l’allenatore dilettanti Lombardi Piero, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte del F.C. Rossanese 1909 A.S.D.,il pagamento della complessiva somma di € 4.000,00,00 relativamente a due rate scadute ma non corrisposte per € 2.000,00 ciascuna, e precisamente quelle relative al 15.04.07 e al 15.05.07, giusto premio di tesseramento per complessivi € 6.000,00, in forza di scrittura privata sottoscritta tra le parti il 23.02.07, quale allenatore responsabile della 1° squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti durante la stagione 2006/07. L’istante allegava idonea documentazione al proprio ricorso mentre il Collegio, tramite la propria Segreteria, riscontrava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato. La domanda pertanto, documentalmente provata, è ulteriormente sorretta dal comportamento della convenuta società, che nemmeno ha ritenuto opportuno rispondere, seppur invitata a farlo dalla Segreteria del Collegio. Gli interessi di mora,in assenza di prova del danno subito,come da costante orientamento di questo Collegio, non sono dovuti. . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, in accoglimento della domanda proposta dall’allenatore Piero Lombardi contro la F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di € 4.000,00, oltre interessi a far data dall’8.06.07 nella misura del 2,5% annuo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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