F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS REAL BOVILLE ERNICA 2004 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LAPISEBAMOLESE-REAL BOVILLE 2004 DEL 21.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 57 dell’8.11.2007 – Campionato di 2^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS REAL BOVILLE ERNICA 2004 AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA LAPISEBAMOLESE-REAL BOVILLE 2004 DEL 21.10.2007
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57 dell’8.11.2007 –
Campionato di 2^ Categoria).
visti gli atti;
premesso che:
con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 08.11.2007 la
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio accoglieva il reclamo proposto dalla
società Lapisebamolese in merito alla irregolare posizione del calciatore Paglia Roberto –
appartenente alla società Real Boville 2004 – nella gara del 21.10.2007 disputata tra la
reclamante e la società Lapisebamolese e valevole per il Campionato Regionale di 2°
categoria, e per l’effetto comminava alla società Real Boville 2004 la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 3-0 e l’ammenda di €. 200,00, nonché al
dirigente accompagnatore Danesi Alberto l’inibizione sino al 22.11.2007 e al calciatore
Paglia Roberto la squalifica per una giornata ulteriore di gara;
la predetta posizione irregolare del calciatore Paglia Roberto derivava dal fatto che lo
stesso calciatore, al momento dell’utilizzo nella gara in questione, non aveva ancora
scontato la squalifica per due gare effettive inflittagli con comunicato ufficiale n. 46 del
21.06.2007 del Comitato Provinciale di Frosinone, in conseguenza dell’espulsione dal
campo di gioco durante la VI° Edizione della Coppa Provincia di Frosinone;
avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione la società
Real Boville 2004 deducendo che nella gara del 21.10.2007 il proprio calciatore Paglia
Roberto poteva essere legittimamente schierato, in quanto la squalifica per due gare
effettive inflittagli durante la Coppa Provincia di Frosinone non deve essere scontata
durante le gare di campionato, bensì proprio nelle gare della medesima “Coppa Provincia
di Frosinone”;
pertanto, in conseguenza del legittimo utilizzo e della regolare posizione del calciatore
Paglia Roberto, l’odierna reclamante chiedeva l’annullamento della decisione oggi
impugnata;
Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato e, pertanto, il reclamo deve essere
respinto.
A tal fine, va preliminarmente rilevato che dal Comunicato Ufficiale n. 4 del 12.10.2006 e
dal Comunicato Ufficiale n. 46 del 21.06.2007 del Comitato Provinciale di Frosinone il
Campionato di 3° categoria – composto da 3 gironi - consta di una “Regular Season”,
nonché di “Play-Off”, questi ultimi riservati alle squadre classificatesi dal 2° al 5° posto nei
rispettivi gironi.
Orbene, la denominazione ufficiale di tali “Play-off” è per l’appunto Coppa Provincia di
Frosinone, come si evince dai comunicati ufficiali sopra richiamati.
Ne deriva che la Coppa Provincia di Frosinone rappresenta la normale prosecuzione della
“regular season” del Campionato di 3° categoria e che le gare della stessa Coppa sono
omogenee e tipologicamente corrispondenti alle gare della “regular season” , costituendo
gare del medesimo Campionato di 3° categoria. Tanto è vero che alla stessa Coppa
Provincia di Frosinone partecipano solamente le squadre classificatesi dal 2° al 5° posto
durante la ”regular season” e che la vincitrice della Coppa Provincia di Frosinone
acquisisce il diritto al primo posto della graduatoria per l’ammissione al Campionato
superiore di 2° Categoria per la stagione sportiva successiva.
Pertanto, dal chiaro dato testuale e dalle modalità di partecipazione al predetto torneo,
contrariamente a quanto adduce la reclamante, le gare relative alla Coppa Provincia di
Frosinone rappresentano gare di campionato di 3° categoria e, conseguentemente, la
Coppa Provincia di Frosinone non costituisce una manifestazione sportiva a sé stante.
Ciò posto, va altresì ricordato che il regolamento della Coppa Provincia di Frosinone della
scorsa stagione sportiva – di cui al Comunicato Ufficiale n. 4 del 12.10.2006 – nella parte
relativa alla disciplina sportiva si richiama all’art. 19, comma 13, del CGS, il quale, con
riferimento alle gare di play-off e play-out, dispone che le “sanzioni di squalifica che non
possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere
scontate, anche per il solo residuo … nel campionato successivo”.
Inoltre, anche nell’ipotesi in cui la Coppa Provincia di Frosinone venga considerata una
manifestazione sportiva a sé stante, essa non può in alcun caso essere qualificata come
Coppa Regioni ovvero come Coppa Italia. Di conseguenza, la squalifica rimediata in
occasione di una gara della Coppa Provincia di Frosinone e non ancora scontata deve
necessariamente essere scontata in campionato, in quanto l’art. 19, comma 11.3,
statuisce che “le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa
Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa
Italia e delle Coppe Regioni”.
In forza di quanto sopra, la squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Paglia
Roberto nella Coppa Provincia di Frosinone della stagione sportiva 2006/2007 doveva e
deve essere scontata nelle gare del Campionato relativo alla stagione sportiva successiva :
pertanto, lo stesso calciatore non poteva essere utilizzato durante la gara del 21.10.2007
contro la società Lapisebamolese.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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