F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO ELMAS 01 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TREXENTA-CALCETTO ELMAS DEL 20.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna – C.U. n. 18 del 15.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO ELMAS 01 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TREXENTA-CALCETTO ELMAS DEL 20.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna - C.U. n. 18 del 15.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria). La Commissione disciplinare territoriale Sardegna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 15 novembre 2007, aveva respinto il reclamo della società calcetto Elmas 01 avverso la regolarità della gara calcio a 5 serie C1 Atletico Trexenta – Calcetto Elmas 01 del 20 ottobre 2007. Il reclamo era motivato sul presupposto della posizione irregolare di tesseramento del calciatore Santos Araujo Wilson (n. 10 della distinta della società Atletico Trexenta), in quanto privo di transfert internazionale, avendo egli giocato nella stagione scorsa in altro campionato estero. Avverso tale decisione propone ricorso la società calcetto Elmas 2001 con atto datato 22 novembre 2007, sfornito di firma del suo estensore, regolarizzato e sanato con atto del successivo 26 novembre giusto l’art. 33.9 C.G.S., per lo stesso motivo dedotto in primo grado. Il ricorso è infondato. Risulta infatti dai tabulati di tesseramento che il calciatore Santos Araujo Wilson, nato il 31 maggio 1982, status dilettante extracomunitario, matricola 3722294, già tesserato per la ATS Città di Quartu, svincolato il 1° luglio 2006, è tesserato per la società Atletico Trexenta a far data dal 25 settembre 2007. Pertanto, egli aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto. L’assunto della ricorrente sulla partecipazione del calciatore a campionato estero nella stagione scorsa è rimasto privo di riscontro, P.Q.M. respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it