F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BUTESE-CEVOLESE DEL 20.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana – C.U. n. 23 del 22.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA
BUTESE-CEVOLESE DEL 20.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R.
Toscana - C.U. n. 23 del 22.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).
La Commissione disciplinare territoriale Toscana, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23
del 22 novembre 2007, accoglieva il ricorso della A.S.D. Cevolese avverso la regolarità
della gara Butese – Cevolese del 20 ottobre 2007 del campionato di terza categoria
provinciale di Pisa ed infliggeva alla società Butese la punizione sportiva della perdita della
gara per posizione irregolare del calciatore Pieracci Simone, squalificava quest’ultimo per
una ulteriore giornata, inibiva il dirigente accompagnatore della stessa sino al 22 dicembre
2007, irrogava alla società l’ammenda di € 150,00.
Avverso tale decisione reclama la società Butese Calcio per la declaratoria di inesistenza
e/o nullità della decisione medesima e per la conseguente conferma del risultato acquisito
sul campo, deducendo che la società Cevolese non avrebbe proposto il ricorso nei termini
e non le avrebbe inviato copia dello stesso.
Precisa la reclamante con note aggiuntive al reclamo che la copia del ricorso sarebbe
stata dalla Cevolese inviata a indirizzo errato (G.S. Butese – Via Casteltonini n. 2 56032
Calci Pi, anziché G.S. Butese Via Roma 56032 Buti Pi) e di aver avuto la raccomandata
a.r. contenente il ricorso da persona amica del tutto estranea alla società.
Controdeduce la società Cevolese, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della
impugnata decisione sull’assunto che l’indirizzo per corrispondenza della società Butese lo
aveva estratto dal sito Internet del Comitato Regionale Toscana e che la destinataria del
ricorso aveva in ogni caso ricevuto la raccomandata, come era provato dall’avviso di
ricevimento, controfirmato e datato 5 novembre 2007, che depositava.
Il reclamo è infondato.
La gara in oggetto è stata disputata il 20 ottobre 2007 ed il ricorso della società Cevolese
risulta proposto con raccomandata del 26 ottobre 2007. A ciò consegue che il termine di
proposizione di cui all’art. 46 1. C.G.S. è stato rispettato.
La società Cevolese ha inviato la copia del ricorso ad un indirizzo errato della società
Butese: risulta infatti dalla domanda d’iscrizione per la corrente stagione che l’indirizzo per
corrispondenza è Via Roma snc Buti cap. 56032 ed è a questo indirizzo che il ricorso
doveva essere inviato.
La società Butese, tuttavia, per sua stessa ammissione e per l’avviso di ricevimento della
raccomandata depositato dalla società Cevolese, è venuta in piena cognizione del ricorso,
per di più in tempo utile (5 novembre 2007) per poter contraddire.
Essa ha pertanto sanato il vizio nella quale la società Cevolese era indubbiamente
incorsa.
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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