F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DORIA-LATTARICO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 70 dell’11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
DORIA-LATTARICO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria –
CU n. 70 dell’11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria).
La Doria A.C. con atto datato 14 dicembre 2007, ha impugnato la decisione della
Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Calabria, pubblicata sul
C.U. n. 70 dell’11 dicembre 2007, che aveva respinto il suo ricorso avverso la regolarità
della gara Doria–Lattarico del 25 novembre 2007 campionato prima categoria, proposto
per la posizione irregolare del calciatore Marano Massimiliano.
Deduce la reclamante che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato il
tesseramento del calciatore, il quale, nel mentre si trovava in prestito dalla società
Fortitudo Cosenza alla società Jordan Augufum, era stato trasferito da quest’ultima alla
società Lattarico e che tale operazione aveva violato l’art. 103 bis NOIF.
Aggiunge la reclamante che lo stesso giudice, con precedente decisione del 13 novembre
2007, aveva invece accolto analogo reclamo di altra società, irrogando alla società
Lattarico la punizione sportiva della perdita della gara per l’irregolare partecipazione a
essa del calciatore Marano Massimiliano, ma aveva tuttavia omesso di sanzionare tanto la
società, quanto il calciatore.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti trasmessi a codesta Commissione dal Comitato Regionale Calabria che
in data 31 ottobre 2007 era stata inviata all’Ufficio tesseramento del medesimo Comitato la
dichiarazione a firma congiunta delle società Jordan Augufum e Fortitudo Cosenza,
nonché del calciatore Marano Massimiliano, di richiesta di applicazione dell’art. 101,
comma 5, NOIF e di conseguente variazione del titolo di trasferimento del calciatore di cui
alla lista n. 8429 del 12 settembre 2007 da considerarsi definitivo e che in data 2
novembre 2007 era stata altresì inviata all’Ufficio tesseramento la lista di trasferimento
temporaneo del calciatore Marano Massimiliano dalla società Jordan Augufum alla società
Lattarico.
A ciò consegue che la partecipazione del calciatore Marano Massimiliano alla gara in
oggetto era stata regolare.
Quanto alla doglianza della reclamante afferente la decisione della Commissione
territoriale del 13 novembre 2007 e alla asserita mancata adozione di provvedimenti
disciplinari a carico della società Lattarico e del calciatore Marano Massimiliano, osserva
codesta Commissione che l’assunto appare ininfluente ai fini della presente decisione e
che comunque il provvedimento di cui trattasi risulta coperto da giudicato.
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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