F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DORIA-LATTARICO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 70 dell’11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DORIA-LATTARICO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 70 dell’11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria). La Doria A.C. con atto datato 14 dicembre 2007, ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Calabria, pubblicata sul C.U. n. 70 dell’11 dicembre 2007, che aveva respinto il suo ricorso avverso la regolarità della gara Doria–Lattarico del 25 novembre 2007 campionato prima categoria, proposto per la posizione irregolare del calciatore Marano Massimiliano. Deduce la reclamante che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato il tesseramento del calciatore, il quale, nel mentre si trovava in prestito dalla società Fortitudo Cosenza alla società Jordan Augufum, era stato trasferito da quest’ultima alla società Lattarico e che tale operazione aveva violato l’art. 103 bis NOIF. Aggiunge la reclamante che lo stesso giudice, con precedente decisione del 13 novembre 2007, aveva invece accolto analogo reclamo di altra società, irrogando alla società Lattarico la punizione sportiva della perdita della gara per l’irregolare partecipazione a essa del calciatore Marano Massimiliano, ma aveva tuttavia omesso di sanzionare tanto la società, quanto il calciatore. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti trasmessi a codesta Commissione dal Comitato Regionale Calabria che in data 31 ottobre 2007 era stata inviata all’Ufficio tesseramento del medesimo Comitato la dichiarazione a firma congiunta delle società Jordan Augufum e Fortitudo Cosenza, nonché del calciatore Marano Massimiliano, di richiesta di applicazione dell’art. 101, comma 5, NOIF e di conseguente variazione del titolo di trasferimento del calciatore di cui alla lista n. 8429 del 12 settembre 2007 da considerarsi definitivo e che in data 2 novembre 2007 era stata altresì inviata all’Ufficio tesseramento la lista di trasferimento temporaneo del calciatore Marano Massimiliano dalla società Jordan Augufum alla società Lattarico. A ciò consegue che la partecipazione del calciatore Marano Massimiliano alla gara in oggetto era stata regolare. Quanto alla doglianza della reclamante afferente la decisione della Commissione territoriale del 13 novembre 2007 e alla asserita mancata adozione di provvedimenti disciplinari a carico della società Lattarico e del calciatore Marano Massimiliano, osserva codesta Commissione che l’assunto appare ininfluente ai fini della presente decisione e che comunque il provvedimento di cui trattasi risulta coperto da giudicato. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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