F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC MM SAREGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ILLASI-SAREGO DELL’11.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 31 del 22.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC MM SAREGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ILLASI-SAREGO DELL’11.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU
n. 31 del 22.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).
La società Sarego impugna la decisione 22 novembre 2007 della Commissione
Disciplinare Territoriale Regione Veneto di rigetto del ricorso della stessa avverso la
regolarità della gara 11 novembre 2007 Illasi – Sarego campionato prima categoria, a cui
aveva partecipato il calciatore antagonista Rossetto Francesco in corso di squalifica.
Deduce la reclamante l’errore del primo giudice di non aver considerato che il calciatore
non aveva scontato la sanzione nella gara precedente del 4 novembre 2007,
immediatamente successiva alla sanzione, nella quale egli non aveva giocato, in quanto
tale gara non aveva avuto regolare svolgimento ed era stata decisa dal Giudice Sportivo
con provvedimento disciplinare pubblicato in epoca successiva la gara dell’11 novembre
2007.
Chiede la revoca della decisione impugnata con ogni consequenziale provvedimento,
ovvero, in difetto ed in subordine, la ripetizione della gara reclamata.
Il reclamo è infondato.
Risulta dagli atti che il calciatore era stato squalificato per una gara il 31 ottobre 2007 e
che egli non aveva partecipato alla gara del 4 novembre 2007. Tale gara, sospesa per
incidenti e data persa ad entrambe le squadre, aveva conseguito un risultato valido agli
effetti della classifica, per cui la squalifica del calciatore alla data dell’11 novembre 2007 di
disputa della gara reclamata, doveva ritenersi a tutti gli effetti scontata ai sensi dell’art. 22
quarto comma C.G.S.
A nulla rileva ai fini del decidere la circostanza che il provvedimento disciplinare afferente
la gara del 4 novembre 2007 era stato pubblicato sul C.U. del 14 novembre 2007,
successivo alla gara reclamata,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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