F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 APPELLO DELLA SOCIETA’ AS CESENATICO CHIMICART AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 24 del 12.12.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08
APPELLO DELLA SOCIETA’ AS CESENATICO CHIMICART AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA
CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso
il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 24 del 12.12.2007).
L’AS Cesenatico Chimicart ha proposto reclamo avverso la decisione 12/12/07 con la
quale la Commissione Disciplinare territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna
ha irrogato la sanzione dell’inibizione di un anno per il sig. Thomas Bagnolini, all’epoca
Presidente della società, nonché quella della penalizzazione di tre punti in classifica per la
AS Cesenatico Chimicart, già AS Real Cesenatico Calcio. Ciò in accoglimento del
deferimento del Procuratore Federale del 13 novembre 2007, con cui si contestava la
violazione della c.d. clausola compromissoria, di cui all’art. 30 Statuto FIGC, per avere
contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena e definitiva efficacia dei
provvedimenti degli Organi di giustizia e soggetti delegati della FIGC, citando il sig.
Daniele Baldi innanzi al Giudice di Pace di Rimini.
A sostegno del gravame la reclamante afferma che oggetto della citazione dinnanzi
all’A.G.O. sarebbe stata la richiesta di ripetizione di un corrispettivo ulteriore rispetto a
quello oggetto del contratto con l’allenatore Baldi, pattuito in violazione delle norme
federali (e fiscali) e pertanto non soggetto alla norma di cui all’art. 24 comma 2 dello
Statuto FIGC (oggi trasfuso nell’art. 30).
Infatti, secondo la reclamante, ai sensi dell’art. 94 2° comma NOIF l’azione giudiziaria
avente ad oggetto la ripetizione di una somma percepita a seguito di un accordo in
contrasto con le norme federali non costituirebbe violazione della clausola
compromissoria.
Nel reclamo si precisa espressamente che esso viene proposto solo nell’interesse dell’AS
Cesenatico in quanto il Bagnolini non aveva interesse all’impugnazione.
La discutibile ma suggestiva tesi della reclamante rimane però assorbita da una
preliminare ed insuperabile obiezione in punto di fatto. Infatti l’atto di citazione dinnanzi al
Giudice di Pace di Rimini non riguarda affatto compensi ulteriori rispetto a quelli previsti
dal contratto inter partes ed oggetto del giudizio del Collegio Arbitrale presso la LND. E’
sufficiente leggere l’atto di citazione per poter riscontrare che esso tende a rimettere in
discussione proprio la decisione dell’organo di giustizia domestica in quanto in quella sede
secondo la reclamante non era stato possibile produrre alcuni documenti dei quali l’AS
Cesenatico era entrata in possesso solo dopo la decisione 25/2/05 del Collegio Arbitrale.
Del resto non solo nell’atto di citazione ma anche nelle dichiarazioni rese all’Ufficio
Indagini e nelle memorie difensive prodotte prima all’Ufficio Indagini e poi dinnanzi alla
Commissione Disciplinare del CR Emilia Romagna, gli attuali reclamanti sostengono che
la somma di € 2.500,00 oggetto dell’azione introdotta dinnanzi al Giudice di Pace,
costituiva parte del compenso di € 7.500,00 previsto dal contratto inter partes e già
oggetto del giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale. Anzi la violazione della clausola
compromissoria viene ivi giustificata proprio con l’asserita impossibilità di tutelare
adeguatamente i propri diritti dinnanzi all’organo di giustizia domestica. In particolare il sig.
Gaudenzio Bagnolini, ascoltato dall’Ufficio Indagini, ha dichiarato che in occasione della
sottoscrizione del contratto, “il signor Baldi mi chiese di corrispondergli un anticipo sulla
somma di € 7.500,00 concordata quale ingaggio come allenatore. Mi dichiarai disponibile
ad anticipargli la somma di € 2.500,00 che, infatti, gli corrisposi immediatamente mediante
i 2 assegni bancari di € 1.250,00 cadauno, allegati in copia alla memoria difensiva, che
compilai io personalmente”. A.d.r. “Riconosco la mia firma in calce al contratto sottoscritto
con il signor Baldi, che apposi in rappresentanza del Cesenatico Calcio in forza di delega
ricevuta dal Presidente signor Thomas Bagnolini”. A.d.r. “Confermo che è in corso un
giudizio avanti il Giudice di Pace di Rimini, promosso dalla A.S.R. Cesenatico Calcio, al
fine di ottenere la restituzione della somma di € 2.500,00 di cui ai predetti assegni
bancari”.
In verità come si evince dalla semplice lettura degli atti del giudizio dinnanzi al Collegio
Arbitrale, l’atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace ripete quasi testualmente la tesi
esposta dalla società reclamante dinnanzi all’organo di Giustizia domestica ed ivi ritenuta
non provata.
Pertanto non può essere messo in discussione che l’oggetto della domanda proposta dalla
reclamante dinnanzi il Giudice di Pace di Rimini con atto notificato il 22/11/06 rientri
nell’ambito di operatività dell’art. 27, commi 1 e 2, (adesso recepiti nell’art. 30, commi 1 e
2) dello Statuto della FIGC. Tale norma dispone che tutte le società e coloro che svolgono
nell’ambito delle medesime, della FIGC e delle Leghe, qualsiasi attività di tipo agonistico,
tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci hanno l’obbligo di osservare le
norme federali, nonché di impegnarsi, con l’affiliazione ad accettare la piena e definitiva
efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla
F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività
sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
Peraltro l’A.S. Cesenatico, se riteneva di non aver potuto adeguatamente tutelare i propri
diritti, avrebbe potuto rimanere nell’ambito della normativa federale avvalendosi del
medesimo art. 27 dello Statuto che al comma 4, (adesso recepito nell’art. 30, comma 4)
dispone che, per gravi motivi di opportunità, il Consiglio Federale può autorizzare il ricorso
alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.
La decisione impugnata merita, pertanto, integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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