F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI COLA (Vice Presidente AIA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 COMMA 2 LETT. B) E C) E 22 COMMA 8 CGS (nota n.1424/248pf07- 08/SP/ma del 29.11.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI COLA (Vice Presidente AIA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 COMMA 2 LETT. B) E C) E 22 COMMA 8 CGS (nota n.1424/248pf07- 08/SP/ma del 29.11.2007) Con provvedimento del 29.11.2007, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Bruno Di Cola, attualmente Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19, comma 2, lett. b) e d) del CGS per aver partecipato, in data 1.9.2007, ad una riunione con tesserati FIGC, nonostante fosse in tale data ancora inibito in forza di precedente provvedimento disciplinare. In data 7.2.2008, il deferito ha presentato una memoria difensiva contestando i fatti per come esposti nell’atto di deferimento e precisando di essersi limitato, nell’occasione, ad incontrare in maniera informale e previo accordo telefonico alcuni Presidenti sezionali dell’Associazione (di cui allega dichiarazioni scritte) e di aver consegnato ai medesimi una lettera personale di chiarimenti in merito al procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell’inibizione. Rileva inoltre il deferito l’inapplicabilità al caso di specie delle norme contestate, attesa la natura non ufficiale e meramente privata dell’incontro con i Presidenti sezionali, svoltosi al di fuori delle funzioni istituzionali dei partecipanti e al termine dei lavori del raduno organizzato presso l’Hotel Dei Marsi di Avezzano, città ove peraltro il Di Cola risiede. Conclude pertanto il deferito chiedendo il proscioglimento dagli addebiti, previa audizione avanti la Commissione e previa assunzione, ove ritenuto necessario, delle testimonianze indicate nella memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità dell’incolpato e la conseguente applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi uno. Sono altresì comparsi il signor Di Cola personalmente, il quale ha reso dichiarazioni come da verbale d’udienza, nonché il difensore che ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nella memoria in atti, chiedendo il proscioglimento. La Commissione, letti gli atti e sentite le parti, OSSERVA Dall’esame degli atti e dei documenti acquisiti risulta pacifico e non contestato che in data 1.9.2007 il signor Di Cola si sia recato presso l’Hotel Dei Marsi di Avezzano, città in cui risiede, per incontrare alcuni Presidenti di Sezione dell’Associazione Italiana Arbitri a margine dei lavori del raduno degli arbitri di eccellenza e promozione della regione Abruzzo e che in tale momento il deferito stesse scontando la sanzione dell’inibizione temporanea precedentemente inflittagli con CU n. 58/C del 12.6.2007, confermato il 20.7.2007. Altrettanto pacifico ed incontestato è che il Di Cola non prese parte ai lavori del raduno precampionato organizzato presso l’Hotel Dei Marsi e che l’incontro avvenne in una pausa concessa dai relatori ai partecipanti. Lo stesso Di Cola ha confermato in dibattimento che in tale occasione ha proceduto alla consegna ai propri interlocutori di una lettera di chiarimenti relativa al procedimento disciplinare subito, intrattenendosi con il Presidente della Sezione di Pescara per discutere di problematiche gestionali di quella Sezione. Ciò posto, ritiene la Commissione che i fatti ascritti all’incolpato siano sussumibili nelle violazioni richiamate nell’atto di deferimento ed in particolare nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 2 lett. d) del C.G.S., che prescrive per il soggetto colpito da inibizione il divieto di “partecipare a riunioni con tesserati FIGC”. Pur potendosi convenire sul fatto che la disposizione appena richiamata, nel descrivere gli effetti dell’irrogazione della sanzione dell’inibizione, non comporti un divieto assoluto e indiscriminato di incontro del soggetto inibito con altri tesserati, nel caso di specie, avuto riguardo al contenuto dei colloqui intervenuti tra i partecipanti che hanno avuto ad oggetto, per come ricostruito dallo stesso deferito anche nel corso del dibattimento, materie attinenti la carica rivestita, ritiene la Commissione che l’incontro di cui trattasi vada ricondotto alla nozione di “riunione” di cui alla norma citata. L’incolpato va dunque riconosciuto responsabile della violazione contestata. Avuto riguardo alle circostanze del caso e all’entità del fatto, si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione accoglie il deferimento ed infligge al signor Bruno di Cola la sanzione dell’inibizione fino al 29 febbraio 2008.
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