F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD FCG FLORIA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS FIRENZE-FLORIA 2000 DEL 24.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008 – Campionato Allievi Fascia B).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD FCG FLORIA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS FIRENZE-FLORIA 2000 DEL 24.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008 – Campionato Allievi Fascia B). visti gli atti; PREMESSO CHE - Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 03.01.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana accoglieva il reclamo proposto dalla società USD Virtus Firenze in merito alla irregolare posizione del calciatore Balloni Gabriele – appartenente alla società USD FCG Floria 2000 – nella gara del 24.11.2007 disputata tra l’odierna reclamante e la medesima società USD Virtus Firenze e valevole per il Campionato Allievi Fascia B, Girone D, e per l’effetto comminava alla società USD FCG Floria 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di €. 50,00, all’accompagnatore ufficiale, Sig. Giachi Claudio, della medesima società l’inibizione di un mese, al calciatore Gabriele Balloni la squalifica per una giornata ulteriore di gara; - La predetta posizione irregolare del calciatore Gabriele Balloni derivava dal fatto che lo stesso calciatore, al momento dell’utilizzo nella gara in questione, non aveva ancora scontato la squalifica per una gara effettiva inflittagli con comunicato ufficiale n. 19 del 21.11.2007 del Comitato Regionale della Toscana- Delegazione Provinciale di Firenze, in conseguenza della recidiva in ammonizioni comminata allo stesso calciatore durante una gara disputata dalla medesima società USD FCG Floria 2000 durante una gara del Campionato Allievi Fascia B, Girone A ; - Difatti, la medesima società USD FCG Floria 2000 partecipa al medesimo Campionato Allievi Fascia B con due squadre, una nel girone A e l’altra nel girone D, sebbene in quest’ultimo girone non abbia diritto di classifica; - Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società USD FCG Floria 2000 premettendo di partecipare con due squadre al Campionato Allievi Fascia B, una nel girone A e una nel girone D e deducendo che nella gara del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze – valevole per il girone D del Campionato Allievi Fascia B - il proprio calciatore Gabriele Balloni poteva essere legittimamente schierato, in quanto la squalifica per una gara effettiva ad egli inflitta era relativa al girone A e pertanto era in tale girone che doveva essere scontata e non nel girone D, in quanto le sanzioni riportate nell’uno ovvero nell’altro girone devono essere suddivise in relazione alla singola squadra ed al singolo girone e non possono essere cumulate tra loro; - Pertanto, in conseguenza del legittimo utilizzo e della regolare posizione del calciatore Gabriele Balloni nella gara del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze, l’odierna reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della decisione oggi impugnata; Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere respinto. A tal fine, va preliminarmente rilevato che secondo il disposto dell’art. 22, comma 3, del CGS, “…il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuto l’infrazione che ha determinato il provvedimento…”. A ciò si aggiunga che l’art. 19, comma 11.1, del CGS, prevede che le sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano esclusivamente nelle rispettive competizioni, mentre lo stesso art. 19, comma 13, prevede che le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Pertanto, da quanto sopra, risulta evidente la netta separazione che esiste tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di Coppa Italia e Coppa Regioni, in quanto le prime devono essere necessariamente ed esclusivamente scontate in gare di campionato e le seconde esclusivamente scontate in gare di Coppa. Tale separazione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di coppa è assoluta ed è l’unica distinzione che l’ordinamento ammette e peraltro non è derogabile neanche sulla scorta dell’eccezione in virtù della quale la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa in considerazione dal legislatore. Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie non può essere richiamata ed applicata la predetta disciplina relativa alla distinzione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di coppa, in quanto nella fattispecie de qua si tratta di gare del medesimo campionato e pertanto è ben possibile garantire l’effettività e la tempestività nell’applicazione della sanzione. A tal fine, va rilevato che – come risulta dal CU n. 19/2007 - la società USD FCG Floria 2000 partecipa allo stesso Campionato Allievi Fascia B con due rappresentative, una nel girone A – girone di merito in cui sono previste promozioni e retrocessioni - ed una, fuori classifica, nel girone D – la cui vincente acquisisce il diritto a partecipare al girone di merito nella stagione successiva. Tuttavia, i due predetti gironi non sono autonomi tra loro, ma fanno parte del medesimo campionato Allievi Fascia B, come peraltro si evince dalla documentazione in atti, con conseguente possibilità per una società che partecipi a più gironi di utilizzare ed intercambiare tra loro uno o più giocatori in diversi gironi. In forza di quanto sopra e trattandosi quindi di gironi costituenti il medesimo campionato, le gare dei diversi gironi sono omogenee tra loro – trattandosi tutte di gare di campionato - e pertanto la sanzione riportata da un giocatore nell’ambito di un determinato girone gli impedisce di poter legittimamente disputare la successiva gara anche in un girone diverso, in quanto, a voler ragionare diversamente, la sanzione stessa sarebbe elusa se si consentisse ad un giocatore squalificato di poter disputare con la medesima società la successiva gara relativa ad un girone diverso. Del resto, il Comunicato Ufficiale n. 19/2007, relativo alle sanzioni inflitte con riferimento al Campionato Allievi Fascia B, prende in considerazione il Campionato stesso nella sua interezza, senza che vi sia alcuna distinzione tra società e/o giocatori appartenenti ai diversi gironi, e ciò ad ulteriore dimostrazione dell’omogeneità delle gare di campionato disputate nei diversi gironi. In forza di quanto sopra, la società USD FCG Floria 2000 non poteva legittimamente schierare il calciatore Balloni Gabriele nella gara – valevole per il Campionato Allievi Fascia B Girone D - del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze, in quanto lo stesso doveva scontare una giornata effettiva di squalifica, sebbene quest’ultima gli fosse stata inflitta in relazione al girone A del medesimo Campionato. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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