F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD FCG FLORIA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS FIRENZE-FLORIA 2000 DEL 24.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008 – Campionato Allievi Fascia B).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD FCG FLORIA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA VIRTUS FIRENZE-FLORIA 2000 DEL 24.11.2007 (delibera CD Territoriale
presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008 – Campionato Allievi Fascia B).
visti gli atti;
PREMESSO CHE
- Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 03.01.2008 la
Commissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana accoglieva il reclamo
proposto dalla società USD Virtus Firenze in merito alla irregolare posizione del
calciatore Balloni Gabriele – appartenente alla società USD FCG Floria 2000 –
nella gara del 24.11.2007 disputata tra l’odierna reclamante e la medesima società
USD Virtus Firenze e valevole per il Campionato Allievi Fascia B, Girone D, e per
l’effetto comminava alla società USD FCG Floria 2000 la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di €. 50,00,
all’accompagnatore ufficiale, Sig. Giachi Claudio, della medesima società
l’inibizione di un mese, al calciatore Gabriele Balloni la squalifica per una giornata
ulteriore di gara;
- La predetta posizione irregolare del calciatore Gabriele Balloni derivava dal fatto
che lo stesso calciatore, al momento dell’utilizzo nella gara in questione, non aveva
ancora scontato la squalifica per una gara effettiva inflittagli con comunicato
ufficiale n. 19 del 21.11.2007 del Comitato Regionale della Toscana- Delegazione
Provinciale di Firenze, in conseguenza della recidiva in ammonizioni comminata
allo stesso calciatore durante una gara disputata dalla medesima società USD FCG
Floria 2000 durante una gara del Campionato Allievi Fascia B, Girone A ;
- Difatti, la medesima società USD FCG Floria 2000 partecipa al medesimo
Campionato Allievi Fascia B con due squadre, una nel girone A e l’altra nel girone
D, sebbene in quest’ultimo girone non abbia diritto di classifica;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione
Disciplinare Nazionale la società USD FCG Floria 2000 premettendo di partecipare
con due squadre al Campionato Allievi Fascia B, una nel girone A e una nel girone
D e deducendo che nella gara del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze
– valevole per il girone D del Campionato Allievi Fascia B - il proprio calciatore
Gabriele Balloni poteva essere legittimamente schierato, in quanto la squalifica per
una gara effettiva ad egli inflitta era relativa al girone A e pertanto era in tale girone
che doveva essere scontata e non nel girone D, in quanto le sanzioni riportate
nell’uno ovvero nell’altro girone devono essere suddivise in relazione alla singola
squadra ed al singolo girone e non possono essere cumulate tra loro;
- Pertanto, in conseguenza del legittimo utilizzo e della regolare posizione del
calciatore Gabriele Balloni nella gara del 24.11.2007 contro la società USD Virtus
Firenze, l’odierna reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della decisione
oggi impugnata;
Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere
respinto.
A tal fine, va preliminarmente rilevato che secondo il disposto dell’art. 22, comma 3, del
CGS, “…il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la
sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuto
l’infrazione che ha determinato il provvedimento…”.
A ciò si aggiunga che l’art. 19, comma 11.1, del CGS, prevede che le sanzioni inflitte dagli
Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni
organizzate dai Comitati Regionali si scontano esclusivamente nelle rispettive
competizioni, mentre lo stesso art. 19, comma 13, prevede che le medesime sanzioni
inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si
scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.
Pertanto, da quanto sopra, risulta evidente la netta separazione che esiste tra sanzioni
riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di Coppa Italia e Coppa
Regioni, in quanto le prime devono essere necessariamente ed esclusivamente scontate
in gare di campionato e le seconde esclusivamente scontate in gare di Coppa.
Tale separazione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di
coppa è assoluta ed è l’unica distinzione che l’ordinamento ammette e peraltro non è
derogabile neanche sulla scorta dell’eccezione in virtù della quale la sanzione potrebbe
rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa in
considerazione dal legislatore.
Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie non può essere richiamata ed applicata la
predetta disciplina relativa alla distinzione tra sanzioni riportate in gare di campionato e
sanzioni riportate in gare di coppa, in quanto nella fattispecie de qua si tratta di gare del
medesimo campionato e pertanto è ben possibile garantire l’effettività e la tempestività
nell’applicazione della sanzione.
A tal fine, va rilevato che – come risulta dal CU n. 19/2007 - la società USD FCG Floria
2000 partecipa allo stesso Campionato Allievi Fascia B con due rappresentative, una nel
girone A – girone di merito in cui sono previste promozioni e retrocessioni - ed una, fuori
classifica, nel girone D – la cui vincente acquisisce il diritto a partecipare al girone di
merito nella stagione successiva.
Tuttavia, i due predetti gironi non sono autonomi tra loro, ma fanno parte del medesimo
campionato Allievi Fascia B, come peraltro si evince dalla documentazione in atti, con
conseguente possibilità per una società che partecipi a più gironi di utilizzare ed
intercambiare tra loro uno o più giocatori in diversi gironi.
In forza di quanto sopra e trattandosi quindi di gironi costituenti il medesimo campionato,
le gare dei diversi gironi sono omogenee tra loro – trattandosi tutte di gare di campionato -
e pertanto la sanzione riportata da un giocatore nell’ambito di un determinato girone gli
impedisce di poter legittimamente disputare la successiva gara anche in un girone diverso,
in quanto, a voler ragionare diversamente, la sanzione stessa sarebbe elusa se si
consentisse ad un giocatore squalificato di poter disputare con la medesima società la
successiva gara relativa ad un girone diverso.
Del resto, il Comunicato Ufficiale n. 19/2007, relativo alle sanzioni inflitte con riferimento al
Campionato Allievi Fascia B, prende in considerazione il Campionato stesso nella sua
interezza, senza che vi sia alcuna distinzione tra società e/o giocatori appartenenti ai
diversi gironi, e ciò ad ulteriore dimostrazione dell’omogeneità delle gare di campionato
disputate nei diversi gironi.
In forza di quanto sopra, la società USD FCG Floria 2000 non poteva legittimamente
schierare il calciatore Balloni Gabriele nella gara – valevole per il Campionato Allievi
Fascia B Girone D - del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze, in quanto lo
stesso doveva scontare una giornata effettiva di squalifica, sebbene quest’ultima gli fosse
stata inflitta in relazione al girone A del medesimo Campionato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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