F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 08/02/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PAULI ARBAREI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAULI ARBAREI-SADALI DEL 2.12.2007 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 21 del 6.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna C.U. n. 25 del 10.1.2008 – Campionato 2^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 08/02/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PAULI ARBAREI AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA PAULI ARBAREI-SADALI DEL 2.12.2007 (delibera Giudice Sportivo
C.U. n. 21 del 6.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna C.U. n. 25
del 10.1.2008 – Campionato 2^ Categoria).
Visti gli atti;
letto il ricorso;
lette le controdeduzioni della Società UP Sadali;
considerato che la Società Pol. Pauli Arbarei ricorre avverso la decisione della
Commissione disciplinare territoriale presso il CR Sardegna che ha accolto il ricorso
presentato dalla Società Pol. Sadali avverso la decisione del Giudice Sportivo che
disponeva la ripetizione della gara in epigrafe;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre
ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi
dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività
agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi
avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione
irregolare dei calciatori;
considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal
citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;
rilevato che, in ogni caso, la Società ricorrente preannunciava appello a questa
Commissione in data 15.1.2008 (fuori termine), chiedendo copia dei documenti ufficiali,
ma ometteva l’analoga comunicazione contestuale alla controparte, come disposto dall’art.
37 comma 1 CGS e pertanto deve, anche sotto tale profilo, essere dichiarato
inammissibile,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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