F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD FC AMATORI CARPINONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE-SPORTING PETTORANELLO DELL’8.12.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.2008 – Campionato di 3^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD FC AMATORI CARPINONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE-SPORTING PETTORANELLO DELL’8.12.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.2008 – Campionato di 3^ Categoria). La società F.C. Amatori Carpinone censura la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 67 del 10 gennaio 2008, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara Amatori Carpinone – Sporting Pettoranello dell’8 dicembre 2007 campionato terza categoria, per aver omesso la reclamante di inviare copia dei motivi di reclamo alla società controinteressata, in ciò violando l’art. 46 comma 1 C.G.S. Deduce la ricorrente che il reclamo era stato dalla medesima inviato al presidente della società antagonista, che ne aveva avuto pertanto conoscenza e che, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto ugualmente esaminare il merito del reclamo, poiché si trattava di calciatori in posizione irregolare e quindi di un fatto oggettivamente grave. Chiede la revoca della decisione e l’accoglimento del reclamo. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti che il reclamo non è stato inviato alla società Sporting Pettoranello, bensì all’attenzione di una persona fisica neppure qualificata presidente della società controinteressata e ad un indirizzo che, seppur verosimilmente appartenente a tale persona, non è stato provato che fosse coincidente con quello della società destinataria della lettera. È pertanto evidente la violazione dell’art. 46 comma 5 CGS, giustamente rilevata dal primo giudice e per di più reiterata in questa fase della procedura, ove l’attestazione dell’invio del reclamo alla controparte non è stata allegata. Con conseguente inammissibilità anche del presente ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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