F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD FC AMATORI CARPINONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE-SPORTING PETTORANELLO DELL’8.12.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.2008 – Campionato di 3^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD FC AMATORI CARPINONE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA CARPINONE-SPORTING PETTORANELLO DELL’8.12.2007 (delibera
CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.2008 – Campionato di 3^
Categoria).
La società F.C. Amatori Carpinone censura la decisione della Commissione disciplinare
territoriale presso il Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 67 del 10 gennaio
2008, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara
Amatori Carpinone – Sporting Pettoranello dell’8 dicembre 2007 campionato terza
categoria, per aver omesso la reclamante di inviare copia dei motivi di reclamo alla società
controinteressata, in ciò violando l’art. 46 comma 1 C.G.S.
Deduce la ricorrente che il reclamo era stato dalla medesima inviato al presidente della
società antagonista, che ne aveva avuto pertanto conoscenza e che, comunque, il primo
giudice avrebbe dovuto ugualmente esaminare il merito del reclamo, poiché si trattava di
calciatori in posizione irregolare e quindi di un fatto oggettivamente grave.
Chiede la revoca della decisione e l’accoglimento del reclamo.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti che il reclamo non è stato inviato alla società Sporting Pettoranello, bensì
all’attenzione di una persona fisica neppure qualificata presidente della società
controinteressata e ad un indirizzo che, seppur verosimilmente appartenente a tale
persona, non è stato provato che fosse coincidente con quello della società destinataria
della lettera.
È pertanto evidente la violazione dell’art. 46 comma 5 CGS, giustamente rilevata dal primo
giudice e per di più reiterata in questa fase della procedura, ove l’attestazione dell’invio del
reclamo alla controparte non è stata allegata. Con conseguente inammissibilità anche del
presente ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD FC AMATORI CARPINONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE-SPORTING PETTORANELLO DELL’8.12.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.2008 – Campionato di 3^ Categoria)."