F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC FUTSAL CASINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CORREGGIO-FUTSAL CASINA DEL 14.10.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 25 del 19.12.2007 – Campionato Calcio a Cinque Serie D).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC FUTSAL CASINA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA REAL CORREGGIO-FUTSAL CASINA DEL 14.10.2007 (delibera CD Territoriale
presso il CR Emilia Romagna – CU n. 25 del 19.12.2007 – Campionato Calcio a
Cinque Serie D).
La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Emilia Romagna, con
decisione del 19 dicembre 2007 accoglieva il ricorso della società Real Correggio calcio a
5 e comminava alla società antagonista Futsal Casina la punizione sportiva della perdita
della gara del 14 ottobre 2007 per la posizione irregolare del calciatore Moscatelli Matteo.
Avverso tale decisione ricorreva la Società Futsal Casina chiedendo che fosse accertato
se il ricorso della società Real Correggio era stato preannunciato entro le ore 24,00 del
giorno successivo a quello della gara al quale lo stesso si riferiva e che fosse disposta la
revoca della decisione di primo grado e la conseguente omologa della gara in oggetto con
il risultato conseguito sul campo ne l caso in cui tale preannuncio fosse risultato
inesistente.
Il ricorso, per come è stato formulato, è inammissibile perché esso, dal contenuto
meramente esplorativo in quanto rivolto alla ricerca della prova, risulta privo di motivazione
ed incontra, come tale, la sanzione di cui all’art. 33 comma 6 CGS.
Comunque, nel caso in esame, il preannuncio di reclamo non è previsto dall’art. 46
comma 3 CGS.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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