F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASO ALZATE ALTA BRIANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBATESE-ALZATE BRIANZA DEL 28.10.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 20 del 15.11.2007 – Campionato Allievi Regionali Fascia A)).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASO ALZATE ALTA BRIANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBATESE-ALZATE BRIANZA DEL 28.10.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 20 del 15.11.2007 – Campionato Allievi Regionali Fascia A)). La società ASO Alzate Alta Brianza impugna la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Lombardia, resa il 15 novembre 2007, con la quale era stato accolto il reclamo della società Albatese avverso la regolarità della gara Albatese – ASO Alzate Brianza campionato allievi regionali fascia A per la partecipazione ad essa del calciatore Massimo Sorbara in corso di squalifica. Sostiene la reclamante che tale calciatore, avendo subito la sanzione nell’ambito di una gara afferente il campionato allievi regionali fascia B, aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto, trattandosi di squadre diverse, con conseguente erroneità della decisione di primo grado stante il disposto dell’art. 22 comma 3 CGS. Aggiunge la reclamante che, anche nel caso in cui fosse stata considerata non la distinzione delle squadre bensì l’unicità del campionato Allievi, il calciatore aveva comunque titolo di partecipare alla gara in oggetto in quanto aveva scontato la squalifica, non partecipando alle due gare immediatamente successive a quella nella quale la sanzione era maturata. Resiste al ricorso la società Albatese. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che la ricorrente partecipa al Campionato Allievi, le cui fasce A e B si differenziano unicamente in ragione dell’età dei calciatori, alcuni dei quali possono prendere parte ad entrambe le fasce. Va in ogni caso affermato che, per l’esecuzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 22 comma 3 CGS, non vi è distinzione tra le due fasce, dovendosi considerare l’unicità della squadra partecipante al Campionato Allievi. Nel caso in esame, il calciatore di cui trattasi è stato sanzionato nella gara valevole per la 6^ giornata, indipendentemente se di fascia A o B ed avrebbe dovuto scontare la squalifica di due gare effettive che gli era stata comminata nella 7^ e nell’8^ giornata. Poiché la gara oggetto di reclamo è risultata essere della 7^ giornata di Campionato il calciatore non aveva titolo di parteciparvi non avendo scontato la squalifica. Se così non fosse, si verificherebbe l’ipotesi di un calciatore che, profittando delle due fasce e di gare non coincidenti nelle date, si troverebbe a non scontare le sanzioni. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata
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