F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (direttore sportivo e legale rappresentante Hellas Verona FC S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 860/714pf06- 07/SP/en del 25.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (direttore sportivo e legale rappresentante Hellas Verona FC S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 860/714pf06- 07/SP/en del 25.10.2007). Con provvedimento del 25/10/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Giuseppe Cannella, Direttore sportivo e legale rappresentante della Soc. Verona, per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 5, comma 1 e 4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di altro soggetto operante nell’ambito federale, nonché la Soc. Verona per violazione dell'art. 2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1), per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Cannella sarebbero state espressione del diritto di critica e, in ogni caso, prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per mesi due per il Cannella e a quella dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Verona. È comparso altresì il difensore della Soc. Verona il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Cannella riportate sul quotidiano “Gazzetta dello Sport” del 6/2/2007 travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di un altro tesserato, senza trovare alcun riscontro nella realtà. Alla responsabilità del Cannella segue quella diretta della Società di appartenenza. Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza della portata delle espressioni utilizzate. P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione sino al 15 gennaio 2008 a Giuseppe Cannella e quella dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Soc. Hellas Verona FC S.p.A..
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