F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BOLZOMI’ (all’epoca dei fatti Vice Presidente Sezione AIA di Locri, attualmente a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E GIUSEPPE JERVASI (a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 412/696pf06-07/SP/ma del 10.9.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO
BOLZOMI’ (all’epoca dei fatti Vice Presidente Sezione AIA di Locri, attualmente a.f.q.
associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E
GIUSEPPE JERVASI (a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1
COMMA 1 CGS (nota n. 412/696pf06-07/SP/ma del 10.9.2007).
A) Con atto di deferimento del 10/9/07 il Procuratore Federale della F.I.G.C. contesta a
Borzomì Francesco, all'epoca Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Locri, la violazione
dell'art.1 comma 1 C.G.S, per essere intervenuto in maniera illecita sul programma
"Sinfonia" della predetta Sezione, facendo risultare che 7 gare della stagione 2002/2003,
effettivamente arbitrate dal sig. Giuseppe JERVASI, apparissero invece come dirette dal
proprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'.
Con lo stesso deferimento si contesta a Jervasi Giuseppe la violazione dell'art.1 comma 1
C.G.S, in quanto, nel corso della stagione sportiva 2003/2004, in più occasioni risultava
arbitrare e fare l'osservatore contemporaneamente in due luoghi diversi. Sempre a dire
della Procura, lo JERVASI, malgrado fosse stato più volte sollecitato dal Collaboratore
dell'Ufficio Indagini, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente reticente, in sede di
audizione e successivamente ad essa, non fornendo alcuna delucidazione in merito,
impedendo, in tal modo, un compiuto e regolare approfondimento dell'attività istruttoria.
Resiste con memoria il Sig. Jervasi, affermando di non essere colpevole e depositando
documentazione a riprova della sua tesi.
Alcuna memoria, invece, ha depositato il Sig. Borzomì.
All’udienza del 13/12/07 il rappresentante della Procura ha chiesto per il Sig. Borzomì
l’inibizione per un anno e per il Sig. Jervasi di quattro mesi.
Il Sig. Borzomì ha invece chiesto la propria assoluzione.
E’ rimasto assente il Sig. Jervasi.
B) Ritiene la scrivente Commissione di dover decidere separatamente le due vicende,
trattandosi di fattispecie distinte, riferite a diversi soggetti.
a) Borzomì Francesco
I fatti attribuiti al Sig. Borzomì risultano provati dall’esplicita ammissione dello stesso
incolpato che, in sede di audizione innanzi all’Ufficio Indagini, ha testualmente affermato:
“Ammetto di aver operato sul programma Sinfonia della sezione di Locri nella stagione
sportiva 2002/2003, assegnando, in modo forzoso, sette gare arbitrate effettivamente da
Jervasi Giuseppe, (risultato peraltro ignaro della vicenda –ndr.), a mio figlio Borzomì
Giuseppe, che, trovandosi a Torino per motivi di studio, non aveva raggiunto in quella
stagione sportiva il numero di gare necessario. Questa mia operazione non è mai stata
comunicata a nessuno: né a mio figlio, Borzomì Giuseppe, né al Sig. Jervasi Giuseppe.
Quest’ultimo è stato da me avvisato che, per un errore di trascrizione delle partite, i
rimborsi spese afferenti proprio quelle sette gare gli sarebbero stati corrisposti
direttamente dalla sezione. Successivamente io stesso ho provveduto a pagare i rimborsi
spese suindicati a Jervasi Giuseppe mediante assegno bancario tratto sul mio conto
corrente personale, acceso presso il S. Paolo Imi di Reggio Calabria, fil. 5 Staz. Centrale.”
A fronte di tale confessione risulta acclarato che nella specie è stato violato l’art. 1 c. 1
CGS, che sancisce espressamente: “Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme
federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
Ciò poiché il Borzomì, come espressamente da lui confessato, è scientemente intervenuto
sul programma "Sinfonia" della Sezione AIA di Locri, allo scopo di far illegittimamente
risultare che 7 gare effettivamente arbitrate dal sig. JERVASI apparissero invece come
dirette dal proprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'.
Peraltro la “giustificazione” di aver realizzato il tutto per aiutare il figlio e di aver comunque
provveduto a pagare di tasca propria al Sig. Jervasi le competenze per le 7 gare
irregolarmente attribuite al Sig. Giuseppe Borzomì, non attenua la responsabilità del
deferito, che ha comunque palesemente concretizzato comportamenti sleali e scorretti, nel
chiaro ed illegittimo fine di trarre un indubbio vantaggio a favore del figlio.
Orbene non vi è chi non veda che l’atteggiamento dell’incolpato è sicuramente grave,
anche perché posto in essere da chi, all’epoca, rivestiva la qualifica di Vice Presidente
della Sezione A.I.A. di Locri; esso, quindi, risulta realizzato da un soggetto che proprio per
la sua carica, avrebbe dovuto essere di esempio agli altri e soprattutto garantire la
regolarità delle procedure adottate nell’ambito del programma “Sinfonia”.
Peraltro si osservi che il deferito ha comunque assunto un atteggiamento collaborativo
avendo spiegato la propria versione dei fatti all’ufficio Indagini e tale circostanza, tenuta
nella debita considerazione, consente a questo Giudice di irrogare una sanzione
comunque ridotta, pur trattandosi, come sopra detto, di fatti indubbiamente gravi.
b) Jervasi Giuseppe.
Sostiene la Procura Federale che, durante la stagione sportiva 2003/2004, in più occasioni
egli risultava arbitrare e contemporaneamente fare l'osservatore in due luoghi diversi. Lo
Jervasi, inoltre, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente reticente, non fornendo
alcuna delucidazione in merito, impedendo, in tal modo, un compiuto e regolare
approfondimento dell'attività istruttoria.
Va preliminarmente osservato che, nel deferimento, la Procura non ha analiticamente
indicato le partite durante le quali si sarebbero verificate le irregolarità attribuite
all’incolpato, essendosi genericamente limitata a far riferimento alla “stagione sportiva
2003/2004”.
Solamente dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta che le gare oggetto dell’indagine
fossero le seguenti:
1) giorno 09.11.2003: arbitro nella gara di 3° Categoria Monteleone –Sciconidoni, e
nella gara Forever Reggio-Sorianello;
2) giorno 23.11.2003: arbitro nella gara N. Folgore-Bruzzano, e nella gara Calcio a 5
Serie D Kalabria-Pellarese;
3) giorno 18.01.2004: arbitro nella gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003
Natile e nella gara Sorbo San Basile - Zona 2002;
4) giorno 27/2/05: arbitro nella gara Ardorese-Galatro e in quella Oratorio Salesiano-
Pro Reggina;
5) giorno 16/4/05: arbitro nellagara Fol Rosso Verde-Nuova Gioiese e in quella Zona
2002-Club Quadrifoglio.
Peraltro, considerato che il deferimento si riferisce esclusivamente alla stagione sportiva
2003/2004, le partite dell’anno 2005 non devono far parte dell’odierno esame di questa
Commissione.
Chiarito quanto sopra, si osservi che, nella propria memoria, il deferito ha affermato: il
“giorno 09.11.2003 ho espletato solo la funzione di arbitro nella gara di 3° Categoria
Monteleone –Sciconidoni, giocata a Spilinga alle ore 14.30, come emerge dalla copia del
referto arbitrale allegata.
Non ho espletato la funzione di Osservatore Arbitrale perchè ho rifiutato la designazione
nella gara Forever Reggio-Sorianello, come risulta dall'attestato rilasciato dal CRA
Calabria su mia richiesta; il giorno 23.11.2003 ho espletato la funzione di arbitro nella
gara N. Folgore-Bruzzano, disputatasi a S.Luca (RC) alle ore 14.30.
Nella stessa giornata ho espletato la funzione di Osservatore Arbitrale nella gara Calcio a
5 Serie D Kalabria-Pellarese svoltasi a Catona alle ore 18.30.
La distanza di tra S.Luca e Catona è Km. 102, tale da consentirmi di espletare le due
funzioni in orari diversi. Il giorno 18.01.2004 ho espletato solo la funzione arbitrale nella
gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003 Natile, disputata a S.Luca alle ore
14,30.
Non ho espletata la funzione di osservatore arbitrale nella gara Sorbo San Basile - Zona
2002 perchè da me rifiutata. (vedi allegato referto)
Faccio presente che all'epoca dell'inchiesta non ero in grado di fornire al Collaboratore la
richiamata documentazione.”
Nulla ha affermato il deferito circa le gare svolte nel 2005, che, si ribadisce, non sono
oggetto del capo di accusa e, conseguentemente, nemmeno dell’esame dello scrivente
giudice.
Ciò detto, si osservi che la ricostruzione dei fatti ad opera del Sig. Jervasi, risulta
effettivamente comprovata dai documenti depositati in atti, quali l’attestazione del
Presidente CRA Calabria del 26/11/07, che afferma che l’incolpato non espletò la funzione
di osservatore arbitrale nelle gare del 9/11/03 e 18/1/04, per aver rifiutato gli incarichi; ed i
referti arbitrali relativi alle gare del 23/11/03, da cui risulta che la gara N. Folgore-Bruzzano
terminò alle ore 16,20 e che la gara Kalabria-Pellarese, svoltasi in pari data, iniziò alle ore
16,45, (con tutto il tempo per lo Jervasi di trasferirsi da un paese all’altro, stante la
distanza di circa 100 km).
Quanto all’asserito comportamento reticente che l’incolpato avrebbe posto in essere,
impedendo una compiuta indagine, si osservi che in atti non solo non vi è alcuna prova a
riguardo, ma risulta assolutamente credibile che, all’epoca della sua deposizione
(avvenuta peraltro a distanza di qualche anno dai fatti) e nelle immediate vicinanze, il Sig.
Jervasi non fosse in possesso dei documenti poi depositati con la sua memoria difensiva.
Non è quindi dato rilevare alcun atteggiamento reticente da parte dell’incolpato, che,
conseguentemente, deve andar assolto dalle imputazioni a lui ascritte.
P.Q.M.
a) irroga al Sig. Borzomì Francesco l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno
alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale sino
al 31.12.2008;
b) proscioglie il Sig. Jervasi Giuseppe dalle accuse a lui ascritte.
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