F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (amministratore delegato e rappresentante legale Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 925/372pf07- 08/SP/ma del 26.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (amministratore delegato e rappresentante legale Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 925/372pf07- 08/SP/ma del 26.10.2007). Il procedimento Con provvedimento del 26 ottobre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Presidente e Amministratore Delegato e legale rappresentante della Soc. Cagliari Calcio S.p.A. per violazione dell’art.5 comma 1 CGS per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale. La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Cagliari per violazione degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di 15 giorni e dell’ammenda di € 2.500,00 sia per Cellino che per la Società Cagliari Calcio SpA. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Cellino rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Cagliari Catania, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che per giurisprudenza costante della stessa il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di “parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. E' vero che la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni “vivaci, colorite e polemiche”, ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite. Come hanno già avuto modo di osservare in passato gli organi di giustizia sportiva in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (che è incontestabile in quanto espressamente riconosciuta ex art.21 Cost.), quanto piuttosto quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate da Cellino, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale. Le affermazioni dell’incolpato “[….] con questa sentenza il giudice si rende complice del gesto di un disonesto e, anziché punire il colpevole penalizza i tifosi e le persone perbene che fanno tanti sacrifici per seguire la propria squadra. La sanzione, anziché prevenire la violenza, danneggia chi organizza uno spettacolo positivo cercando di adempiere alle leggi” non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica. In particolare le stesse si risolvono in una forma di oggettiva denigrazione dell’operato del Giudice Sportivo. Altresì non può considerarsi un’esimente neppure il fatto che l’incolpato con le espressioni usate abbia voluto sottolineare una condizione di vittimismo particolarmente sentita nell’opinione pubblica cagliaritana , volendo quindi lanciare un "grido di allarme" su certe incongruenze sanzionatorie previste dalla disciplina sportiva. In merito si osserva che i problemi per quanto ritenuti rilevanti devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Cellino e, conseguentemente, quella della Soc. Cagliari in relazione ai fatti contestati. Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino l’inibizione fino al 31.1.2008 e l’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) e la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) alla Società Cagliari Calcio SpA.
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