F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SEMIOLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato AC Chievo Verona Srl attualmente tesserato ACF Fiorentina SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 e 3 CGS (TRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA’ CHIEVO VERONA CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (TRASFUSI ART. 4 E 5 DEL VIGENTE CGS (nota n. 978/411pf07- 08/SP/ma del 30.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SEMIOLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato AC Chievo Verona Srl attualmente tesserato ACF Fiorentina SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 e 3 CGS (TRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA’ CHIEVO VERONA CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (TRASFUSI ART. 4 E 5 DEL VIGENTE CGS (nota n. 978/411pf07- 08/SP/ma del 30.10.2007). - La Procura Federale ha deferito Semioli Franco, all’epoca calciatore tesserato per la soc. A.C. Chievo per violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS, trasfusi nell’art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera D del vigente C.G.S. in relazione alle dichiarazione rese in data 27/5/07 al termine della gara Catania-Chievo. Ha altresì deferito la soc. A.C. Chievo Verona Calcio s.r.l. per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta addebitata al Suo tesserato. - Al termine della partita Catania-Chievo il calciatore Semioli nel corso di un intervista ha affermato “Sapevamo come sarebbe finita altrove era tutto già scritto” facendo evidentissimo riferimento alle altre gare effettuate nel medesimo giorno i cui risultati avevano determinato la retrocessione del Chievo. Interrogato dall’Ufficio indagini il Semioli ha confermato le sue dichiarazioni precisando che esse, frutto della delusione per la retrocessione, erano motivate da non meglio precisati voci sull’esito scontato delle altre partite rilevanti per la permanenza in serie A e delle quote sulle scommesse sportive. Il Semioli precisava anche di non aver voluto ipotizzare veri e propri illeciti sportivi dei quali non aveva prova. - I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive chiedendo il proscioglimento. - All’udienza odierna il difensore dell’ A.C. Chievo si è riportato alla memoria difensiva insistendo per il proscioglimento mentre il rappresentante della Procura ha chiesto la condanna del Semioli a due giornate di squalifica e € 5.000,00 di ammenda e la condanna dell’A.C. Chievo ad € 5.000,00 di ammenda. - L’effetto diffamatorio di dichiarazioni oggettivamente offensive, non viene escluso dalla forma allusiva o dubitativa utilizzata dall’autore che anzi dimostra come le illazioni del Semioli fossero del tutto sfornite di prova. La delusione per la retrocessione costituisce il movente delle dichiarazioni rese dal deferito ma non ne esclude la illiceità. E’ evidente infatti la capacità lesiva delle parole utilizzate dal Semioli nei confronti delle altre società e degli altri tesserati coinvolti nella lotta per la retrocessione nel campionato 2006-2007. Non appaiono fondate le eccezioni del Semioli secondo le quali non sarebbero identificabili i destinatari delle affermazioni del deferito e, comunque, esse non sarebbero offensive. E’ chiarissimo infatti il riferimento alle altre squadre impegnate in partite rilevanti per la salvezza e, in ogni caso , le dichiarazioni del Semioli sono lesive dell’intera istituzione federale. Né tantomeno appare apprezzabile la tesi secondo la quale le dichiarazioni del deferito sarebbero il frutto di una valutazione probabilistica sulla base dell’id quod plerumque accidit. Tra l’altro le giustificazioni rese dal Semioli all’Ufficio Indagini sono smentite dalla circostanza obiettiva che nell’occasione di cui si discute, le partite oggetto deIle dichiarazioni del Semioli non furono quotate per le scommesse sportive . Semioli, pertanto, è responsabile delle violazioni disciplinari contestate e da ciò deriva la responsabilità oggettiva dell’A.C. Chievo. - Sanzione congrua per entrambi i deferiti, alla luce dei criteri previsti dall’art. 4 CGS all’ epoca dei fatti vigente, appare quella dell’ ammenda di € 5.000,00. P.Q.M. dichiara i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infligge a Franco Semioli l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e alla Società A.C. Chievo Verona Srl la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it