F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 10/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore della Società Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI STRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI TRASFUSI NELL’ART. 4 E 5 CGS) (nota n. 981/410pf07-08/SP/ma del 30.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 10/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO
MONACO (Amministratore della Società Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE
ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI STRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1,
5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA PER
VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI TRASFUSI NELL’ART. 4
E 5 CGS) (nota n. 981/410pf07-08/SP/ma del 30.10.2007).
Il procedimento
Con provvedimento del 30 ottobre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore Delegato della Soc. Catania per
violazione dell’art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall’art. 4, commi 1 e 3 del
C.G.S. (trasfusi nell’art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d del vigente C.G.S.) per avere, mediante
dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nella parte motiva dell’atto di deferimento,
espresso giudizi lesivi sulle altre società coinvolte nella lotta per la retrocessione nel
campionato 2006-2007.
Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Catania ai sensi dell’art. 2
comma 4 e 3, comma 2 del C.G.S. (trasfusi nell’art. 4 e 5 del vigente CGS) per
responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Amministratore Delegato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale chiedono: in via principale, il proscioglimento
dei deferiti da ogni addebito; in via subordinata, l’applicazione del minimo edittale. Nel
merito evidenziano che il Signor Lo Monaco non avrebbe inteso “mettere in discussione la
regolarità della competizione allora in corso, né paventare presunti accordi illeciti in ordine
a talune gare”, quanto piuttosto si sarebbe limitato “a sottolineare la stranezza da un punto
di vista meramente tecnico-agonistico dell’andamento di alcune partite, con precipuo
riguardo per Empoli-Reggina del 20 maggio 2007”, nel corso del quale ad un primo tempo
che aveva visto l’Empoli segnare tre reti aveva fatto seguito un secondo tempo durante il
quale in pochi minuti la Reggina aveva pareggiato.
L’utilizzazione del termine “farsa” usato dal Lo Monaco per definire l’incontro sopra
richiamato, per quanto “esagerato ed improprio” troverebbe la sua giustificazione nel clima
di particolare tensione e stress emotivo venutosi a creare dopo i tragici eventi della gara
con il Palermo del 2 febbraio 2007.
Relativamente alle gare dell’ultima giornata di Campionato, Reggina-Milan, il Lo Monaco si
sarebbe limitato a chiedere che gli Organi competenti vigilassero sulla loro effettiva
regolarità, dal momento che le Agenzie di scommesse proponessero a quote “ridicole” le
vittorie di Reggina e Siena, a dispetto della ben più alta valutazione delle vittorie della
Lazio e del Milan, squadre indiscutibilmente di ben altro rango.
Le espressioni del Lo Monaco si sarebbero mantenute entro “limiti più che accettabili,
senza lasciarsi andare ad osservazioni categoriche ed indiscutibili, ma al contrario
adoperando sempre il condizionale e limitandosi ad esprimere meri dubbi”.
Sulla base delle richiamate deduzioni si esclude la sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 4, comma 3 del C.G.S., che in ogni caso non potrebbe trovare applicazione alla
luce della sua nuova riproposizione nelle lettere c) e d) dell’art. 5, comma 6 (che non la
considera più come aggravante, ma solo come elemento di valutazione nella
determinazione della sanzione da irrogare) stante i principi del “ius superveniens” e del
“favor rei” e stante l’assenza di una specifica disciplina transitoria che proroghi
l’applicazione della “disciplina antecedente al 1 luglio 2007 a scapito di quella successiva”.
Alla riunione del 20 dicembre 2007 i deferiti hanno inoltrato richiesta di rinvio motivata con
il contestuale impegno della soc. Catania con la soc. Milan per la disputa di un turno di
Coppa Italia.
La Procura si è opposta.
La Commissione disciplinare ha rinviato alla data odierna, con provvedimento del
seguente tenore: “vista l’istanza di rinvio presentata dalla difesa del Lo Monaco motivata
sulla partecipazione del predetto all’odierna gara di Coppa Italia Milan/Catania; rilevata
l’opposizione della Procura Federale, considerato che l’impedimento dedotto dalla difesa
appare legittimo in quanto attinente allo svolgimento delle funzioni proprie dell’incolpato;
accoglie l’istanza e rinvia la discussione del procedimento alla data del 10 gennaio 2008
ore 15:00”.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Lo Monaco alla
sanzione della inibizione di mesi 4 e dell’ammenda di € 20.000,00, nonché la condanna
alla sanzione € 20.000,00 di ammenda per la Soc. Catania.
Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale, dopo aver
ulteriormente illustrato i motivi di cui alla memoria difensiva, si è riportato alle conclusioni
in essa rassegnate.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni
del Lo Monaco rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Empoli-
Reggina del 20 maggio 2007 sono censurabili, in quanto lesive della reputazione delle
altre società coinvolte nella lotta per la retrocessione.
Osserva preliminarmente la Commissione che, per giurisprudenza costa nte della stessa, il
diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale,
come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una
valutazione di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione necessariamente
soggettiva e, dunque, di “parte”.
Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente
diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano
ammissibili gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della
personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce.
Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di
carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.
Nel caso di specie non si possono condividere gli assunti difensivi relativi alla
considerazione che il Lo Monaco non si sarebbe lasciato andare ad osservazioni
categoriche ed indiscutibili, adoperando sempre il condizionale e limitandosi ad esprimere
meri dubbi.
L’orientamento di questa Commissione si è consolidato nell’affermare che, se da un lato è
possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti e critiche, dall’altro tali
apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non
offensive.
Le espressioni utilizzate dal Lo Monaco, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel
loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica,
in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione delle altre società coinvolte nella
lotta per non retrocedere nel campionato 2006-2007.
A sostegno si osserva, che frasi come “quello che dovrebbe essere il calcio pulito è quello
visto contro il Catania …………. la domenica precedente a Livorno, invece, avevano
assistito ad una pantomima” …… “mentre ieri ho assistito ad una farsa” … “dico solo che
sono risultati inusuali, strani, non pilotati, ma stranissimi” … “il calcio pulito in questo
momento mi sembra una utopia” ….. “la Reggina ha rimontato 3 goals in maniera
dubbiosissima” …… “siamo allo squallore più totale” ….. “ho visto troppe stranezze che
devono essere comunque vagliate”…. ”Abbiamo parlato per tanto tempo di calcio pulito,
avevamo trovato il capro “Moggi e Moggiopoli” ma i modi di fare che vedo adesso
ricalcano l’andazzo precedente” … “credo che non sia più possibile assistere agli
spettacoli visti a Siena e sugli altri campi coinvolti per la salvezza o partite come Empoli-
Reggina”, intese nella loro oggettività semantica – finiscono con l’esorbitare dall’ambito di
operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi in una
forma di denigrazione dell’altrui reputazione mediante lo strumento della subdola
insinuazione.
Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del
legittimo esercizio di un diritto di critica.
In relazione poi alla causa dell’eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d’animo
di palese amarezza conseguente ai fatti tragici connessi con la gara contro il Palermo del
2 febbraio 2007 non può giustificare insinuazioni comunque offensive, denigratorie e
dispregiative che mettono in dubbio la regolarità del campionato 2006-2007.
In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenuti rilevanti) devono, comunque,
essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di
espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione
delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi (e non in
una sede istituzionale).
L’estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque
ad affermare la responsabilità del Lo Monaco in relazione agli addebiti contestati, cui
consegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta.
Sanzioni eque, tenuto conto dell’assenza di rettifiche intervenute nell’immediatezza
dell’addebito contestato e della gravità delle dichiarazioni rese, idonee a ledere anche il
prestigio e la reputazione delle altre società coinvolte nella lotta per non retrocedere e la
credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché del ruolo di responsabilità
del Lo Monaco in ambito societario, risultano quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Lo Monaco la sanzione
dell’inibizione sino al 5 febbraio 2008 e dell’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) ed alla
soc. Calcio Catania SpA l’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).
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