F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 10/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SOLDATI (Presidente Udinese Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 494/179pf06-07pf/SP/ma del 19.9.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 10/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SOLDATI (Presidente Udinese Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 494/179pf06-07pf/SP/ma del 19.9.2007). Con atto in data 19/9/2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito il Sig. Franco Soldati, Presidente dell'Udinese Calcio, nonchè quest’ultima società, per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver permesso che il Sig. Massimiliano Allegri svolgesse attività tecnica in favore della predetta società, nonostante fosse stato già tesserato, per la stessa stagione sportiva 2006/2007, con il Grosseto FC., e la società Udinese Calcio SpA per la violazione di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. Asserisce la Procura che il Sig. Massimiliano Allegri, tesserato per l’anno 2006/2007 con il Grosseto Calcio Srl e da questa società esonerato il 31/10/06, avrebbe "prestato la sua opera a favore dell'Udinese Calcio (campionato di serie A) svolgendo compiti di collaborazione nella conduzione tecnica della prima squadra", come del resto affermato dal Segretario dell’AIAC, Sig. Ragonesi che ebbe ad informare della vicenda la Procura Federale e l’Ufficio Indagini. Sostiene la Procura che l’istruttoria svolta avrebbe acclarato che nella specie il Sig. Allegri avrebbe posto in essere “una presenza continuativa che dava luogo ad un’effettiva attività tecnica dello stesso nella gestione della prima squadra dell’Udinese”. I deferiti non hanno presentato memorie. All’udienza del 10/1/08 la Procura Federale ha fatto presente che il Sig. Soldati ha presentato richiesta di patteggiamento, cui la stessa Procura non si è opposta, quantificando la richiesta di sanzione in giorni 15 di inibizione. La Procura ha poi chiesto porsi a carico dell’Udinese l’ammenda di Euro 20.000,00. La società deferita ha invece chiesto irrogarsi una sanzione minima, tenuto conto che l’eventuale attività tecnica svolta dall’Allegri in seno all’Udinese sarebbe minima. Ritiene la scrivente Commissione che per stabilire se sussista la responsabilità degli incolpati sia assolutamente necessario acclarare se l’attività svolta dall’Allegri consistesse nella attività tecnica in favore della squadra. Ciò detto, si osservi che il deferimento prende le mosse, oltre che dalle notizie di cronaca riportate su articoli di giornale depositati in atti e da filmati audiovisivi, anche dalla relazione dell’ufficio indagini della FIGC, confortata da numerose testimonianze, rese anche da soggetti tesserati, all’epoca dei fatti, per l’Udinese. A tale proposito si osservi che lo stesso Presidente del Comitato Regionale F.V.G, Sig. Mauro Brusadin, avendo osservato la seduta di allenamento del 14/12/06, ha affermato che: “il predetto -(il Sig. Allegri, ndr.)- ha diretto in prima persona la seduta di allenamento della fase preliminare, consistente in riscaldamento con esercizi di palleggio ed in colloqui con i singoli giocatori, alle fasi propriamente didattiche con istruzioni verbali con giocatori in cerchio con guida verbale diretta delle esercitazioni tattiche cui hanno seguito precise indicazioni, sollecitazioni, correzioni dei movimenti dei giocatori sul terreno di gioco, fino alle fasi conclusive consistenti in istruzioni e controllo della partita a due squadre contrapposte…Ho assistito inoltre ad una seconda seduta di martedì 19/12/06, antecedente l’incontro di campionato che impegnava l’Udinese con l’Atalanta…Il Sig. Allegri ha diretto in prima persona la successiva fase tecnico-tattica…con indicazioni verbali ai giocatori sui movimenti da eseguire e dettando personalmente tempi e modi dei movimenti stessi grazie alla gestione diretta delle traiettorie del pallone. Alcune indicazioni facevano preciso riferimento a caratteristiche organizzative offensive e difensive della squadra avversaria da incontrare il giorno successivo e alle relative adeguate contromisure” Ed ancora sempre le dichiarazioni del Brusadin: “Non esiste il minimo dubbio sul ruolo di dominus esercitato da Allegri nella direzione di tutte le sedute di allenamento verificate a cui peraltro ha assistito in modo del tutto passivo l’allenatore titolare, Galeone.” Le sopra riportate dichiarazioni, rese peraltro da persona della cui attendibilità non è lecito dubitare, anche perché totalmente svincolata, (a differenza dei tesserati), da ogni eventuale rapporto di subalternità o dipendenza con i deferiti, denotano senza dubbio alcuno l’attività tecnica di allenatore svolta dall’Allegri. A ciò, peraltro, si aggiunga che gli articoli di giornale, proprio in quanto provenienti da più fonti e da diverse testate, ben possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti, tali da poter essere considerati a tutti gli effetti argomenti probatori pieni, specialmente se aggiunti alla sopra riportata testimonianza. E detti articoli parlano, in gran parte, di attività tecnica di allenatore svolta dal Sig. Allegri. Inoltre si osservi che lo stesso allenatore dell’Udinese, Sig. Giovanni Galeone, interrogato dall’Ufficio Indagini, pur affermando che l’attività dell’Allegri non si sarebbe mai sovrapposta alla sua, ha comunque asserito di non escludere di aver chiesto al Sig. Allegri di dargli una mano e che l’Allegri lo “aiutava o lo sostituiva nelle esercitazioni a tema.” Il calciatore Obodo Christian, pur asserendo che il riferimento per i giocatori era comunque il Sig. Galeone, ha comunque affermato che il Sig. Allegri aiutava o sostituiva il Galeone nelle esercitazioni a tema durante gli allenamenti. Il giocatore Gabriele Paoletti ha affermato invece che durante le trasferte il Sig. Allegri viaggiava con i calciatori e dava loro consigli sempre ed esclusivamente tecnici e che era solito entrare negli spogliatoi prima, durante e dopo la gara. Ed il sig. Zanzi Roberto, tesserato per l’Udinese quale responsabile per l’area tecnica, ha affermato al collaboratore dell’ufficio indagini che durante la gara interna contro il Milan: “il Sig. Allegri si è introdotto all’interno dello spogliatoio”. Tutte queste dichiarazioni vanno considerate, nel loro insieme, come indizi gravi, precisi e concordanti, che testimoniano lo svolgimento, da parte dell’Allegri, dell’attività tecnica che egli, invece, non avrebbe potuto svolgere. Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provato che il Sig. Allegri ha svolto, in seno all’Udinese, attività tecnica, che peraltro egli non poteva svolgere in quanto tesserato per altra società. Una volta accertato che il Sig. Allegri ha svolto l’attività che gli era inibita, ne consegue l’inevitabile responsabilità del Sig. Soldati, all’epoca dei fatti legale rappr.te dell’Udinese Calcio spa, che, proprio per la sua carica, non poteva non conoscere le funzioni svolte dall’Allegri e le circostanze sopra rappresentate. E’ quindi assolutamente certo e ragionevole ritenere che il Soldati fosse non solo a perfetta conoscenza della vicenda, ma addirittura che ne fosse uno degli artefici, con conseguente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 c. 1 CGS. Sul punto, peraltro, si osservi che non sposta i termini della questione la circostanza che il Soldati sia stato sostituito nella carica, per solo il periodo dal 14/12/06 al 12/1/07 dal Sig. Campoccia, atteso che detta circostanza si è verificata allorquando i fatti per cui è lite si erano in parte già verificati, e considerato che, in ogni caso, le date degli articoli di stampa documentano in maniera assai credibile l’inizio del rapporto tra l’Allegri e l’Udinese da prima del dicembre 2006. Dalla acclarata responsabilità del predetto dirigente consegue anche quella della società ai sensi dell’art. 4, n. 1 CGS. Ciò detto, considerato che il Sig. Soldati ha esperito la procedura di patteggiamento, P.Q.M. condanna la società Udinese Calcio S.p.a. alla sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00). Esaminato atto del Procuratore federale disposto in data 19/9/2007 con cui il Sig. Franco Soldati, Presidente dell'Udinese Calcio, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver permesso che il Sig. Massimiliano Allegri svolgesse attività tecnica in favore della predetta società, nonostante fosse stato già tesserato, per la stessa stagione sportiva 2006/2007, con il Grosseto FC, Ritenuto che all’inizio del dibattimento il sig. Franco Soldati, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. Rilevato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l’art.23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue Dispone l’applicazione della seguente sanzione al Sig. Franco Soldati: giorni 15 di inibizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it