F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 10/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (dirigente Ternana Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 NOIF E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 859/712pf06-07/SP/ma del 25.9.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 10/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (dirigente Ternana Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 NOIF E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 859/712pf06-07/SP/ma del 25.9.2007). Letti gli atti Visto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 25 settembre 2007 nei confronti del sig. Giuliano Pesce, dirigente della Ternana Calcio spa, per rispondere della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art.1 CGS anche in relazione all’art.91 comma 2 NOIF e della società Ternana Calcio spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 del previgente CGS oggi 4,comma 2, CGS Ritenuto che il deferimento è stato disposto essendo risultato accertato che i giocatori Joseph Oshadoggan, Emanuele Troise, Daniele Fortunato, Vincenzo Aurino, Tiziano Maria Maggiolini, Rocco Giannone, Loris Delnevo, Orlando Fanasca, Houssine Kharja, Graces Luis Antonio Jimenez e Nicola Corrent, tutti tesserati per la Ternana Calcio, non erano stati ammessi,nonostante loro ripetute richieste, agli allenamenti della prima squadra e venivano privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica Considerato che il deferimento è stato altresì disposto in considerazione del fatto che la Società non ottemperava alle decisioni dei Collegi Arbitrali ai quali alcuni di detti giocatori si erano rivolti e che l’allenamento con la prima squadra si rendeva possibile solo dopo l’intervento della Polizia, chiamata dagli stessi atleti Esaminata la memoria difensiva tempestivamente prodotta in giudizio dai deferiti Ascoltati i deferiti assistiti dal proprio legale Preso atto delle conclusioni del Vice Procuratore Federale avv. Giorgio Ricciardi il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi sei per il sig. Giuliano Pesce e della penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella presente stagione sportiva e dell’ammenda di euro 50.000,00 per la società Ternana Calcio Valutate analiticamente le posizioni dei singoli giocatori in ordine alle quali può affermarsi: - Joseph Oshadoggan – risulta confermato che al calciatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore stesso si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 25 novembre 2006, che la società si è resa poi inadempiente a dette decisione, che il contratto tra giocatore e Società è stato dichiarato risolto sicchè successivamente il giocatore si è tesserato per altra Società all’estero. Ininfluenti le ragioni esposte dalla Società in ordine alla molteplicità delle azioni proposte dall’Oshadoggan successivamente alla decisione del 25 novembre 2006 - Emanuele Troise – risulta confermato che al calciatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 13 gennaio 2006, che la società si è resa poi inadempiente a detta decisione, che a seguito della persistenza di tale inadempimento il giocatore si vedeva costretto a chiedere l’intervento della Digos in data 16 febbraio 2007. Irrilevanti le deduzioni della Società che richiama al riguardo mancate conferme in ordine a quanto accaduto in data 16 febbraio 2007 - Daniele Fortunato – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 26 gennaio 2007, che successivamente a tale pronunzia il giocatore veniva reintegrato nella rosa. Irrilevante la mancata o minima utilizza zione successiva del giocatore da parte della Società - Vincenzo Aurino – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che a seguito di tale decisione la Società prima si rendeva inadempiente adducendo le motivazioni più varie e solo più tardi reintegrava il giocatore nella rosa. Irrilevanti le considerazioni della Società in ordine ad una contraddizione che emergerebbe a seguito del reintegro in rosa avvenuto solo due mesi dopo la pronuncia del Collegio Arbitrale - Tiziano Maria Maggiolini – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che a seguito di tale decisione la Società prima si rendeva inadempiente e solo più tardi reintegrava il giocatore nella rosa. Irrilevanti le considerazioni della Società in ordine ai procedimenti attivati nei confronti del giocatore successivamente al reintegro in rosa confermati dalla pronuncia del Collegio Arbitrale della LPSC del 28 aprile 2007 che ha sanzionato il giocatore con la multa di 1500,00 euro - Rocco Giannone - – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 5 gennaio 2007, che successivamente a tale pronunzia la società si rendeva inadempiente a detta decisione e che il giocatore veniva reintegrato nella rosa solo in data 18 marzo 2007 a seguito del cambio della conduzione tecnica della squadra. Irrilevanti le deduzioni della Società in merito alla contraddittorietà di alcune dichiarazioni rese dal giocatore. - Loris Delnevo - risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che successivamente a tale pronunzia la società si rendeva inadempiente a detta decisione e che il giocatore veniva reintegrato nella rosa solo in data 15 febbraio 2007 a seguito del cambio della conduzione tecnica della squadra. Irrilevanti le deduzioni della Società in merito alla partecipazione del Delnevo ai fatti verificatisi in data 16 febbraio 2007. - Orlando Fanasca - - risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 5 gennaio 2007, che successivamente a tale pronunzia la società lo reintegrava nella rosa anche se solo formalmente visto che si allenava in orari diversi dalla prima squadra. Alla luce delle deduzioni della Società risulta invece la successiva utilizzazione del giocatore nella gara di Coppa Italia Ternana – Foggia del 31 gennaio 2007. - Houssine Kharja – Per il giocatore in questione si tratta di diverso tipo di contenzioso concluso con la pronunzia del Collegio Arbitrale della LPSC del 13 marzo 2007 che ha assunto il provvedimento di decadenza del tesseramento del giocatore a far data dal 1 luglio 2006. La posizione in questione non può pertanto essere presa in considerazione da questa Commissione considerato che l’esclusione originaria dalla rosa non è stata contestata dal calciatore - Graces Luis Antonio Jimenez – Anche la posizione del giocatore in questione non può essere presa in considerazione trattandosi di diverso tipo di contenzioso all’esito del quale il calciatore è stato ceduto in prestito alla S:S:Lazio in data 15 gennaio 2007 e valutato che l’originaria esclusione dalla rosa non è stata contestata dal calciatore - Nicola Corrent – La posizione del giocatore in questione appare irrilevante al fine del decidere in considerazione del fatto che il Corrent è stato ceduto in via definitiva alla Società Hellas Verona in data 25 gennaio 2007 e non risulta alcun comportamento ascrivibile alla Società disciplinarmente rilevante valutato che l’originaria esclusione dalla rosa non è stata contestata dal calciatore Rigettata la richiesta istruttoria formulata dal difensore dei deferiti in quanto ritenuta irrilevante al fine del decidere perché nulla potrebbe aggiungere agli accertamenti già effettuati dai quali è emerso che prima dell’intervento della Digos la Società aveva di fatto impedito l’inserimento dei giocatori nella rosa di prima squadra negando altresì agli stessi gli indumenti di gioco Considerato che alla luce di tutto quanto sopra precisato risulta evidente la condotta ostruzionistica e inadempiente messa in atto dalla Società Ternana Calcio nella quale hanno assunto particolare rilievo i comportamenti tenuti dal dirigente coordinatore tecnico Giuliano Pesce che appare come il punto di riferimento della Società nella vicenda in esame Ritenuto che assume particolare rilevanza al fine del decidere quanto accaduto in data 16 febbraio 2007 quando ad alcuni dei giocatori (Troise, Maggiolini, Giannone, Aurino) ad Acquasparta veniva impedito di allenarsi con gli altri giocatori della prima squadra con la motivazione della mancanza degli indumenti di gioco, impedimento che veniva rimosso a seguito dell’intervento della Digos richiesto da alcuni giocatori Rilevato che, complessivamente, va valutato che la società Ternana Calcio che ha tenuto comportamenti disciplinarmente rilevanti nei confronti di un elevato numero di calciatori Ritenuto che il dirigente Giuliano Pesce va sanzionato per evidente violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art.1 CGS anche in relazione all’art.91 ,comma 2, NOIF e conseguentemente la Società Ternana Calcio per responsabilità oggettiva in ordine all’addebito contestato al proprio dirigente ai sensi dell’art.2, comma 4 del previdente CGS, oggi art.4, comma 2, CGS Valutato che le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura federale appaiono congrue P.Q.M. Irroga al sig. Giuliano Pesce la sanzione dell’inibizione per mesi sei ed alla Società Ternana Calcio spa la penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
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