F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 DEVERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO TRUCCOLO (collaboratore AS VLivorno Srl) E CARLO VIVALDI (dirigente AS Livorno Srl) PER VIOALZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO Srl PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 798/235pf07-08/SP/ad del 19.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 DEVERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO TRUCCOLO (collaboratore AS VLivorno Srl) E CARLO VIVALDI (dirigente AS Livorno Srl) PER VIOALZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO Srl PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 798/235pf07-08/SP/ad del 19.10.2007). 1) Il deferimento Con provvedimento del 19.10.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Carlo Truccolo e Carlo Vivaldi, rispettivamente collaboratore e dirigente della Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, nonché la Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento dei propri tesserati. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, sia il Truccolo, sia il Vivaldi e la Soc. Livorno hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Truccolo si eccepiscono la carenza di giurisdizione in capo alla Commissione disciplinare nazionale, l’insussistenza di antidoverosità dei fatti attribuiti e l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’incolpato: di conseguenza, si chiede, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di giurisdizione e, in via subordinata e nel merito, il proscioglimento da ogni addebito. In quella presentata dal Vivaldi e dalla Soc. Livorno si eccepiscono l’insussistenza di antidoverosità dei fatti attribuiti e l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’incolpato, nonché l’inconfigurabilità nel caso di specie della responsabilità oggettiva a carico della Società: di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. 3) Il dibattimento Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della inibizione per quattro mesi sia per il Truccolo sia per il Vivaldi e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Livorno. Sono comparsi altresì il Vivaldi e il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, si è riportato alle conclusioni già formulate. 4) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. In via preliminare, si rileva che, secondo quanto si evince dal Ced della Figc, il Truccolo è tesserato per la Soc. Livorno con la qualifica di “tecnico”: tuttavia, l’eccezione di carenza di giurisdizione non si rivela fondata, in quanto il comportamento del Truccolo risulta comunque inerente all’attività agonistica, non attenendo a fatti interni di natura associativa. Nel merito, dalla relazione dell’Ufficio indagini si evince che il Truccolo, prima, ha chiesto alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc di preparare i biglietti di viaggio degli arbitri il nominativo del direttore di gara e degli assistenti designati per la gara Napoli-Livorno del 26.9.2007 e, poi, ha telefonato al Vivaldi per riferirgli quanto appreso. Tali circostanze, che peraltro non sono contestate dai deferiti, trovano puntuale riscontro nella documentazione allegata alla relazione dell’Ufficio indagini. Rivolgersi a un soggetto diverso da quello istituzionalmente preposto alla comunicazione delle designazioni al fine di venire anticipatamente a conoscenza delle stesse integra un comportamento in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale i dirigenti e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Alla responsabilità dei tesserati segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. Al fine della determinazione delle sanzioni occorre tenere conto sia della incertezza del procedimento formale di comunicazione delle designazioni, sia della esistenza di una consolidata consuetudine di comunicazione alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc delle designazioni stesse, sia del comportamento leale e collaborativo dei deferiti. 5) Il dispositivo Per tali motivi, delibera di infliggere a Carlo Truccolo e a Carlo Vivaldi la sanzione dell’inibizione sino al 31 gennaio 2008 e alla Soc. Livorno quella dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it