F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SS MANFREDONIA CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 11 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 14 CGS) (nota n. 1013/544pf06-07/SP/en del 5.11.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SS
MANFREDONIA CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 11 CGS VIGENTE ALL’EPOCA
DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 14 CGS) (nota n. 1013/544pf06-07/SP/en del
5.11.2007).
Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui la memoria prodotta
dal difensore dell’incolpata, ascoltato il rappresentante della Procura federale avv. Andrea
Magnanelli nonché il difensore della Società deferita, osserva quanto segue.
Il fatto storico posto alla base del deferimento risulta compiutamente ricostruito sulla base
delle indagini svolte dal competente ufficio federale e su quelle compiute dall’Autorità
Giudiziaria.
E’ emerso in modo pacifico che l’aggressione posta in essere nei confronti del giornalista
sig. Antonio Di Donna è stata opera di sostenitori della SS Manfredonia Calcio Srl e che
essa è avvenuta all’interno dello stadio.
Da ciò deriva l’indubbia responsabilità oggettiva del sodalizio, mentre occorre valutare una
serie di elementi per valutare il grado della stessa.
Appare evidente che il fatto ha avuto grande risalto giornalistico, con conseguente,
incontestabile lesione dell’immagine del gioco del calcio, anche se non ci si può esimere
dal rilevare i toni esagerati usati dalla stampa, soprattutto nell’immediatezza dell’accaduto.
E’ poi emerso che i facinorosi hanno minacciato e strattonato il giornalista, facendolo
cadere a terra, senza peraltro colpirlo ulteriormente, tantochè egli non ha riportato ferite
ma un forte shock, circostanza riferita dal Commissario di PS; ciò non diminuisce
comunque la brutalità dell’aggressione.
La circostanza che già durante lo svolgimento della gara il sig. Di Donna ed altri giornalisti
erano stati oggetto di palesi atteggiamenti minacciosi da parte di una porzione del pubblico
avrebbe dovuto indurre la dirigenza del Manfredonia ad adottare misure cautelari per
salvaguardare l’incolumità della stampa durante gli spostamenti all’interno della tribuna,
momento di contatto con la tifoseria.
Gli addetti del sodalizio, in presenza di una situazione di oggettivo pericolo, non andavano
utilizzati secondo le normali procedure, ma una parte di essi doveva essere deputata alla
salvaguardia dell’incolumità dei giornalisti.
Di contro, va sottolineato il positivo comportamento tenuto dal Presidente del Manfredonia
il quale, venuto successivamente a conoscenza dell’aggressione, si è più volte interessato
alla situazione fisica del sig. Di Donna.
Il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato ha riferito che il suo ufficio è riuscito ad
identificare i colpevoli, sottoposti a DASPO, e ad accertare che gli stessi sono sostenitori
del sodalizio deferito.
A carico di quest’ultimo va pertanto dichiarata la responsabilità oggettiva in relazione al
fatto e la sanzione da comminare deve essere determinata sulla base dei vari elementi
innanzi illustrati, tenendo conto del disposto di cui alla lett. b) dell’art. 13 comma 1 CGS
sotto il profilo dell’ausilio all’identificazione dei responsabili dell’aggressione.
P. Q. M.
accoglie il deferimento e per l’effetto infligge alla Società SS Manfredonia Calcio Srl la
sanzione dell’ammenda di €. 20.000,00 (ventimila/00).
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