F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna), FREDIANO GUERRA (Presidente ASD Croce Coperta Turris), FABIO PROPATO (già tesserato ASD Croce Coperta Turris) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 3 NOIF E LA SOCIETA’ ASD CROCE COPERTA TURRIS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 1449/046pf07-08/SP/ma del 9.11.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI
(Presidente del Comitato Provinciale di Bologna), FREDIANO GUERRA (Presidente
ASD Croce Coperta Turris), FABIO PROPATO (già tesserato ASD Croce Coperta
Turris) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40
COMMA 3 NOIF E LA SOCIETA’ ASD CROCE COPERTA TURRIS PER VIOLAZIONE
ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n.
1449/046pf07-08/SP/ma del 9.11.2007).
Letti gli atti e le memorie difensive;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, l’Avv. Mattia
Grassani, difensore del Sig. Italo Gentilini nonché il minore Fabio Propato, accompagnato
dal padre, Sig. Giuseppe Propato;
OSSERVA
Con atto del 9.11.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Italo Gentilini, Presidente
del Comitato Provinciale di Bologna, il Sig. Frediano Guerra, Presidente dell’ASD Croce
Coperta Turris, il Sig. Fabio Propato, già tesserato ASD Croce Coperta Turris, per la
violazione dell’art. 1, co. 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, co. 3, NOIF e la Società ASD
Croce Coperta Turris, per la violazione dell’art. 2, co. 4, CGS per responsabilità diretta in
relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente.
Alla riunione del 25.1.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Italo
Gentilini, la inibizione per mesi 2 (due), per il Sig. Frediano Guerra, la inibizione per mesi 6
(sei), per il Sig. Fabio Propato, la squalifica sino al 30.6.2008 e, per la Società, la
penalizzazione di punti 3 (tre). L’Avv. Grassani ha chiesto invece il proscioglimento del
Sig. Gentilini dal qualsiasi addebito.
Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.
L’art. 40, co. 3, NOIF, che prescrive che i minori degli anni 16 possono essere tesserati
soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia,
nel caso di specie, viene integrato dal CU di cui in atti con il quale la FIGC ha prescritto
che le richieste di nuovo tesseramento (e tale si doveva considerare quella del Propato
trasferitosi, nella stagione sportiva 2005/2006 dall’Ancora Calcio alla ASD Croce Coperta
Turris) fossero accompagnate da specifici documenti, non potendo il calciatore beneficiare
della deroga ivi prevista.
Se da un lato risulta pacifica la circostanza, per esplicita ammissione delle parti, che nella
provincia di Bologna era invalsa la prassi di tesserare i giovani, per gli anni successivi al
primo, senza l’allegazione dei documenti richiesti dalla Federazione dall’altro è pur vero
che, ciò che rileva nella fattispecie di che trattasi, ancorché il settore destinatario della
normativa sia quello giovanile, è il precetto fissato dalle NOIF che, combinato con il CU,
impone l’osservanza delle risultanze anagrafiche determinante il luogo di tesseramento.
Gli atti evidenziano, con certezza, che il Propato si trovasse da anni in Emilia Romagna al
seguito della madre, trasferitasi da Potenza per motivi lavorativi, senza però aver assolto
all’onere del trasferimento della residenza anagrafica. Pertanto, si è integrata la violazione
dell’art. 1, co. 1, CGS sia in relazione all’art. 40, co. 3, NOIF, sia in relazione al CU n. 1 del
1°.7.2006 che sanciva l’obbligo per le Società di accompagnare le richieste di
tesseramento con la produzione di specifici documenti. Tale obbligo, per espressa
ammissione dei tesserati, è rimasto volutamente inosservato e determina pertanto la
responsabilità del Sig. Italo Gentilini, aggravata dal rivestire lo stesso un incarico federale,
e del Sig. Frediano Guerra, quale Presidente della ASD Croce Coperta Turris, per aver
tesserato il Sig. Fabio Propato, nonché di quest’ultimo, sebbene la sua responsabilità
dovrà essere notevolmente mitigata in ragione della giovane età e della specificità della
normativa violata.
La violazione ascrivibile al suo Presidente determina la conseguenziale responsabilità
diretta della ASD Coperta Turris, ai sensi delle vigenti disposizioni.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Italo Gentilini la inibizione di mesi tre
a decorrere dal 26.5.2008, al Sig. Frediano Guerra la inibizione sino al 25.4.2008, al Sig.
Fabio Propato la squalifica per una giornata ed alla ASD Croce Coperta Turris l’ammenda
di € 200,00 (duecento/00).
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