F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna), FREDIANO GUERRA (Presidente ASD Croce Coperta Turris), FABIO PROPATO (già tesserato ASD Croce Coperta Turris) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 3 NOIF E LA SOCIETA’ ASD CROCE COPERTA TURRIS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 1449/046pf07-08/SP/ma del 9.11.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna), FREDIANO GUERRA (Presidente ASD Croce Coperta Turris), FABIO PROPATO (già tesserato ASD Croce Coperta Turris) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 3 NOIF E LA SOCIETA’ ASD CROCE COPERTA TURRIS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 1449/046pf07-08/SP/ma del 9.11.2007). Letti gli atti e le memorie difensive; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, l’Avv. Mattia Grassani, difensore del Sig. Italo Gentilini nonché il minore Fabio Propato, accompagnato dal padre, Sig. Giuseppe Propato; OSSERVA Con atto del 9.11.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Italo Gentilini, Presidente del Comitato Provinciale di Bologna, il Sig. Frediano Guerra, Presidente dell’ASD Croce Coperta Turris, il Sig. Fabio Propato, già tesserato ASD Croce Coperta Turris, per la violazione dell’art. 1, co. 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, co. 3, NOIF e la Società ASD Croce Coperta Turris, per la violazione dell’art. 2, co. 4, CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente. Alla riunione del 25.1.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Italo Gentilini, la inibizione per mesi 2 (due), per il Sig. Frediano Guerra, la inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Fabio Propato, la squalifica sino al 30.6.2008 e, per la Società, la penalizzazione di punti 3 (tre). L’Avv. Grassani ha chiesto invece il proscioglimento del Sig. Gentilini dal qualsiasi addebito. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. L’art. 40, co. 3, NOIF, che prescrive che i minori degli anni 16 possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, nel caso di specie, viene integrato dal CU di cui in atti con il quale la FIGC ha prescritto che le richieste di nuovo tesseramento (e tale si doveva considerare quella del Propato trasferitosi, nella stagione sportiva 2005/2006 dall’Ancora Calcio alla ASD Croce Coperta Turris) fossero accompagnate da specifici documenti, non potendo il calciatore beneficiare della deroga ivi prevista. Se da un lato risulta pacifica la circostanza, per esplicita ammissione delle parti, che nella provincia di Bologna era invalsa la prassi di tesserare i giovani, per gli anni successivi al primo, senza l’allegazione dei documenti richiesti dalla Federazione dall’altro è pur vero che, ciò che rileva nella fattispecie di che trattasi, ancorché il settore destinatario della normativa sia quello giovanile, è il precetto fissato dalle NOIF che, combinato con il CU, impone l’osservanza delle risultanze anagrafiche determinante il luogo di tesseramento. Gli atti evidenziano, con certezza, che il Propato si trovasse da anni in Emilia Romagna al seguito della madre, trasferitasi da Potenza per motivi lavorativi, senza però aver assolto all’onere del trasferimento della residenza anagrafica. Pertanto, si è integrata la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS sia in relazione all’art. 40, co. 3, NOIF, sia in relazione al CU n. 1 del 1°.7.2006 che sanciva l’obbligo per le Società di accompagnare le richieste di tesseramento con la produzione di specifici documenti. Tale obbligo, per espressa ammissione dei tesserati, è rimasto volutamente inosservato e determina pertanto la responsabilità del Sig. Italo Gentilini, aggravata dal rivestire lo stesso un incarico federale, e del Sig. Frediano Guerra, quale Presidente della ASD Croce Coperta Turris, per aver tesserato il Sig. Fabio Propato, nonché di quest’ultimo, sebbene la sua responsabilità dovrà essere notevolmente mitigata in ragione della giovane età e della specificità della normativa violata. La violazione ascrivibile al suo Presidente determina la conseguenziale responsabilità diretta della ASD Coperta Turris, ai sensi delle vigenti disposizioni. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Italo Gentilini la inibizione di mesi tre a decorrere dal 26.5.2008, al Sig. Frediano Guerra la inibizione sino al 25.4.2008, al Sig. Fabio Propato la squalifica per una giornata ed alla ASD Croce Coperta Turris l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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